Indebito assegno nucleo familiare irripetibile per errore dell’INPS e buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 127 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indebito corrisposto dall’INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare non è ripetibile quando l’errore nella quantificazione è imputabile esclusivamente all’Istituto previdenziale. L’ente, disponendo sin dall’origine dei dati anagrafici del nucleo, non può addossare al percettore le conseguenze di un calcolo errato né pretendere una nuova comunicazione di circostanze già a sua conoscenza, in applicazione dell’art. 18 legge n. 241/1990 e dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000. La condotta incolpevole del beneficiario, che abbia correttamente autocertificato la composizione del nucleo, consolida il legittimo affidamento sulla correttezza del trattamento percepito. La domanda di risarcimento del danno, formulata in modo generico e priva di allegazione della causa petendi, è inammissibile per indeterminatezza.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un dipendente deceduto in servizio nel luglio 2010, otteneva la pensione ai superstiti e l’assegno per il nucleo familiare. Con nota pervenuta il 24 ottobre 2014 l’INPS le contestava un indebito di € 4.962,47, per asserita inclusione nel nucleo di figlie già maggiorenni, preannunciando il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione.

La ricorrente adiva il Tribunale del Lavoro di Lecce, che declinava la giurisdizione; il ricorso era riassunto davanti alla Corte dei conti. L’INPS eccepiva l’obbligo di recupero e il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria. In corso di causa l’Istituto rideterminava parzialmente il debito e riferiva di una riliquidazione con arretrati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’assegno per il nucleo familiare, introdotto dall’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988. Il comma 6 della disposizione include nel nucleo i figli di età inferiore ai diciotto anni compiuti, salvo il caso di permanente impossibilità al lavoro per infermità. La norma, osserva il giudice, non lascia margini: i figli ultradiciottenni sono esclusi dal computo.

Su questa base il ricorso è accolto. La Corte rileva che l’indebito contestato non è affatto chiaro, né nella quantificazione né nelle ragioni. Gli approfondimenti istruttori, disposti con ordinanza del 7 marzo 2023, non hanno permesso di individuare l’errore dell’Istituto. La nota della Direzione provinciale di Lecce del 29 dicembre 2023, anzi, documenta che l’assegno era stato calcolato correttamente, includendo i soli figli minori e facendo cessare la quota al compimento della maggiore età.

L’INPS non ha chiarito la posizione della figlia inizialmente contestata né la natura degli arretrati liquidati. Gli allegati prodotti, consistenti in stampe meccanografiche dei conteggi, si rivelano illeggibili. Per la Corte è già sufficiente questo per ritenere indimostrata la pretesa di rifusione.

Il giudice esamina poi la condotta della ricorrente. Dalle autocertificazioni del 2010 e dalla determinazione INPDAP di concessione della pensione emerge che il nucleo familiare era stato indicato correttamente, con i soli figli minori. L’Istituto disponeva quindi di tutte le informazioni per liquidare l’assegno. Quanto all’onere di comunicare le variazioni del nucleo, previsto dal comma 7, la Corte richiama la propria sentenza n. 78/2015: l’obbligo non riguarda le modifiche derivanti dal conseguimento della maggiore età, trattandosi di dati già in possesso dell’ente. Nessun provvedimento, tra il 2010 e il 2014, aveva palesato l’errore, consolidando il legittimo affidamento della ricorrente.

La domanda di risarcimento del danno esistenziale è dichiarata inammissibile: generica, priva di normativa di riferimento e di argomentazioni sulla causa petendi. Il ricorso è accolto con declaratoria di irripetibilità dell’indebito, restituzione delle ritenute e interessi legali; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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