Responsabilità contabile per frode sui certificati bianchi percepiti da una ESCo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 195 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sul danno derivante dall’indebita percezione dei Titoli di Efficienza Energetica, costituendo i c.d. certificati bianchi una contribuzione pubblica attuativa di un programma di efficientamento energetico, erogata da una società in house interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra l’ente erogante e il destinatario della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione contabile anche nei confronti delle persone fisiche che abbiano amministrato la società beneficiaria. La responsabilità erariale colpisce non solo la società percettrice, ma anche gli amministratori di fatto che si siano ingeriti nella gestione del contributo, deviandolo dalla destinazione pubblica. Il doloso occultamento del danno integra elemento costitutivo della frode e differisce il dies a quo della prescrizione al momento della sua scoperta.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato una società ESCo, il suo amministratore unico e rappresentante legale, e due persone fisiche qualificate come amministratori di fatto, contestando una responsabilità per danno erariale di complessivi euro 7.119.335,85. L’addebito riguarda l’illecita percezione di incentivi pubblici sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica — i c.d. certificati bianchi — corrisposti per il tramite di C.S.E.A. dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., società in house partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo la prospettazione accusatoria, la maggior parte delle RVC presentate dalla società relative ai certificati emessi negli anni 2016-2017 attestava interventi di riqualificazione energetica fittizi, disconosciuti dalle imprese edili indicate come esecutrici. L’istruttoria contabile era stata avviata da una nota della Guardia di Finanza relativa a un procedimento penale. Due convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale, la prescrizione e l’inutilizzabilità della documentazione informatica sequestrata. GSE è intervenuto ad adiuvandum a sostegno dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. GSE è qualificata società in house interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, preposta alla gestione delle pratiche di incentivazione in regime agevolato e sottoposta al controllo della Corte dei conti ex art. 12, legge n. 259/58. Il sistema dei certificati bianchi costituisce, in ultima analisi, una contribuzione pubblica attuativa di un programma di efficientamento energetico. Tra amministrazione erogante e destinatario della risorsa si instaura un rapporto di servizio funzionale o di fatto, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, con estensione alle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato le beneficiarie.

È respinta anche l’eccezione di incompetenza territoriale: la società aveva sede in Lombardia al momento della percezione dei TEE, il danno per GSE è divenuto concreto e attuale con l’emissione e la percezione dei titoli, e in Lombardia si è verificato il fatto dannoso, con applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b, del Codice di Giustizia Contabile. Quanto alla prescrizione, il Collegio rileva che la frode è stata dolosamente occultata e che il dies a quo decorre dalla scoperta, individuata nel 28.06.2021, data della relazione conclusiva della Guardia di Finanza.

Il giudizio contabile non va sospeso in attesa della definizione del procedimento penale. L’art. 106 del Codice di Giustizia Contabile consente la sospensione solo nei casi di pregiudizialità tecnica, non ravvisabile stante l’autonomia del procedimento contabile rispetto a quello penale. Diversi sono petitum e causa petendi: il processo penale sanziona condotte qualificate come reato, il giudizio contabile ha natura risarcitoria e finalità ripristinatorie delle risorse sottratte.

Nel merito, le 113 RVC relative ai certificati emessi negli anni 2016-2017 si sono rivelate ideologicamente false. I legali rappresentanti delle imprese presunte esecutrici hanno dichiarato di non aver mai eseguito le opere e di non conoscere la società; gli Uffici Tecnici comunali hanno attestato l’inesistenza o l’incongruenza dei protocolli; dall’esame dei conti correnti non sono emersi pagamenti alle imprese edili. Le SIT costituiscono fonti probatorie atipiche liberamente valutabili e sono state ritenute attendibili. I 30.138 TEE percepiti sono stati oggetto di provvedimento di decadenza, e il mancato riscontro alle richieste istruttorie di GSE integra autonoma causa di responsabilità.

La Corte afferma la responsabilità della società beneficiaria e del suo amministratore formale, firmatario delle RVC non veritiere, nonché degli amministratori di fatto, che — pur privi di cariche formali — si sono pesantemente ingeriti nell’operatività della società, come emerso dalla documentazione sequestrata. Il dolo è dimostrato, e non si rileva alcun contributo causale colposo di GSE, che ha rispettato la normativa e posto in essere i dovuti controlli. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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