Decorrenza della pensione in totalizzazione dalla domanda trasmessa via pec (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 235 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità in regime di totalizzazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 42/2006, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Ai fini della individuazione della data di presentazione rileva il momento in cui l’istanza è pervenuta all’Istituto, anche a mezzo pec, e non la successiva lavorazione telematica della pratica. L’annullamento d’ufficio del provvedimento di riconoscimento con diversa decorrenza è illegittimo quando risulti dagli atti che la domanda era stata tempestivamente trasmessa. Spettano i ratei maturati e gli accessori nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dall’INPS, con provvedimento del 5.6.2014, la pensione di inabilità in totalizzazione a partire dal 21.5.2013. L’Istituto aveva poi annullato tale provvedimento e riconosciuto la medesima pensione con decorrenza diversa, fissata all’1.11.2013, sul presupposto che la domanda di totalizzazione fosse stata presentata solo il 10.10.2013.

La pensionata impugnava la sentenza di primo grado di questa Sezione, deducendo la carente motivazione sulla decorrenza e sull’allegazione, alla pec inviata nel giugno 2013, di due distinte domande. La Sezione, con sentenza del 28.10.2021, accoglieva l’appello per motivazione contraddittoria e rimetteva il giudizio al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, d.lgs. n. 174/2016. Con ricorso in riassunzione la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto dalla data originaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i fatti di causa e rileva che l’Istituto aveva conferito la pensione con decorrenza 21.5.2013 e poi l’aveva annullata, assumendo che la domanda di totalizzazione fosse stata inoltrata solo il 10.10.2013. Secondo l’INPS, la pec del maggio 2013 conteneva unicamente l’istanza di maggiorazione dell’anzianità contributiva.

Dagli atti allegati al ricorso originario emergono invece due messaggi pec trasmessi dalla pensionata, per il tramite del patronato, nella medesima data del 4.6.2013 ed entrambi con oggetto “domanda totalizzazione e maggiorazione contributiva”. Il primo recava in allegato solo la domanda di maggiorazione; il secondo conteneva la domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi, con l’annotazione che negli invii precedenti erano stati erroneamente allegati documenti diversi.

La Corte conclude che la ricorrente ha presentato nello stesso giorno due distinte domande, quella di maggiorazione e quella di totalizzazione. Trova quindi applicazione l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 42/2006, secondo cui i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Va pertanto riconosciuto il diritto alla decorrenza dall’1.6.2013, con annullamento del provvedimento del novembre 2014. Spettano i ratei maturati e gli accessori nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda. Alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per entrambi i gradi, con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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