Improcedibile il ricorso privo della copia autentica notificata (Cass. civ. Sez. I n. 5450 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione non è esclusa dalla mera indicazione, contenuta nell’intestazione del controricorso, della data di notifica della sentenza stessa. Tale indicazione non integra la prova documentale dell’avvenuta notificazione, né può valere come riconoscimento della controparte, restando la prova a carico del ricorrente. Il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, anche in assenza di specifica eccezione, l’esistenza agli atti della prova documentale della data di notificazione, sulla base del solo riscontro oggettivo e non dell’interpretazione del comportamento delle parti. La conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra i presupposti per l’applicazione degli art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il corrispettivo di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature in uso presso uffici postali, in esecuzione di un contratto. L’opposizione, proposta dalla società committente, è stata respinta in primo grado e accolta in appello con una prima sentenza, poi cassata con rinvio.

Dopo la pronuncia di legittimità, la cessionaria del credito ha riassunto il giudizio di gravame e la società debitrice ha riassunto separatamente, chiedendo la declaratoria di invalidità del contratto, la restituzione delle somme e il risarcimento. Riuniti i procedimenti, la Corte d’appello ha respinto l’appello e condannato la società alle spese. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il documento non era stato prodotto dalla controricorrente né acquisito a seguito di istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

La ricorrente ha contestato tale rilievo fondandosi esclusivamente sull’indicazione, nell’intestazione del controricorso, di una data di notifica della sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto che a tale indicazione non possa attribuirsi valore probatorio dell’avvenuta notificazione in quella data.

Il Collegio ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10645 del 2017, secondo cui la prova, a carico della ricorrente, può essere supplita dalla presenza agli atti, entro il termine perentorio, della copia autentica con relata di notifica, o perché acquisita eccezionalmente mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio, o perché prodotta dalla controricorrente. Nessuna di tali ipotesi ricorreva nella specie.

La Corte ha precisato che l’indicazione contenuta nell’intestazione non può assumere valore di riconoscimento della controparte, non essendo rimessa alla non contestazione la prova della tempestività del ricorso, come affermato da Cass. Sez. lavoro n. 3466 del 2020. La verifica della procedibilità spetta esclusivamente al giudice, che la fonda sul riscontro oggettivo dell’acquisizione agli atti della relata, non sull’interpretazione del comportamento delle parti.

Accertata la conformità della decisione alla proposta, la Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in linea con le Sezioni Unite n. 28619, 27195 e 27433 del 2023, secondo cui la conformità tra proposta e decisione integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna, anche in assenza di attività difensiva degli intimati, per la funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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