Avvocati non iscritti Cassa forense obbligo Gestione separata senza sanzioni civili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21682 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, in un disegno di universalizzazione della copertura assicurativa che ricomprende ogni attività lavorativa priva di autonoma tutela previdenziale. Il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa di categoria non costituisce posizione previdenziale e non esclude l’obbligo contributivo. Tuttavia, per il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, le sanzioni civili per l’omessa iscrizione non sono dovute, in forza della declaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. L’impugnazione del debito contributivo preclude il formarsi del giudicato sul profilo sanzionatorio e consente l’incidenza della sopravvenuta pronuncia di accoglimento.

Il Fatto

Il professionista, avvocato, era stato iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata per l’anno 2010. Aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’iscrizione e il rigetto delle pretese dell’Istituto.

Il Tribunale aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 99 del 2019, in riforma, ha invece affermato la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione e ha qualificato la condotta come omissione e non come evasione, in difetto dell’intento fraudolento. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione contro la qualificazione sanzionatoria; il professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando in radice l’obbligo contributivo e deducendo la prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità logica le censure del ricorso incidentale, perché contestano alla radice l’obbligo contributivo cui accedono le sanzioni. Il secondo motivo, sulla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile. La rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia previdenziale presuppone l’acquisizione di tutti i dati pertinenti e non consente nuove indagini in sede di legittimità: occorre la specifica allegazione degli elementi di fatto necessari a scrutinarne la fondatezza, tanto più quando la questione è sollevata per la prima volta in cassazione.

Il ricorrente non ha ottemperato a tale onere. Il motivo muove dal presupposto che il dies a quo decorra dal 16 giugno 2011, ma trascura il differimento al 6 luglio 2011 disposto dal d.P.C.m. 12 maggio 2011, applicabile in via generale alle attività per cui siano stati elaborati gli studi di settore. A tale differimento la Corte riconosce applicazione costante anche ai contributi degli avvocati alla Gestione separata, con incidenza sul compimento della prescrizione: già per questo la censura è priva di valenza dirimente. Neppure emergono ex actis i dati del documento su cui l’eccezione si fonda, né un inequivocabile “non contestazione” ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.

Nel merito del primo motivo del ricorso incidentale, la Corte ha confermato che l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per i redditi privi di autonoma copertura previdenziale è conforme a diritto. L’istituto risponde a una finalità di universalizzazione della copertura assicurativa e opera come chiusura del sistema, con fondamento nell’art. 38 Cost. Anche la Corte costituzionale n. 104 del 2022 ha respinto le censure di legittimità. Il punto nodale è la mancanza di tutela previdenziale per i redditi professionali: il solo contributo integrativo non genera alcuna prestazione della Cassa di appartenenza.

La Corte ha poi rilevato che l’impugnazione del debito contributivo impedisce di configurare il rapporto come esaurito e consente di dare rilievo alla sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. La Corte costituzionale n. 104 del 2022 ha esonerato gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica. Poiché si controverte su sanzioni relative all’anno 2010, la pronuncia trova applicazione.

La sentenza d’appello è stata cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi dell’anno 2010. Il ricorso principale dell’INPS, relativo alla modulazione del regime sanzionatorio, è rimasto assorbito. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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