Indebito su pensione di reversibilità recuperato oltre il termine annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 35 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti, fissati dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, non segue la disciplina comune dell’art. 2033 c.c., ma quella speciale dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991. L’azione di recupero va esercitata entro l’anno successivo al momento in cui i dati reddituali sono giuridicamente nella disponibilità dell’INPS: per i redditi dichiarati all’Amministrazione finanziaria, tale momento coincide con la presentazione della dichiarazione da parte del pensionato. Non basta l’emissione del provvedimento entro il termine, occorrendo la sua tempestiva notifica. Decorso inutilmente il termine, prevale la tutela dell’affidamento del beneficiario in buona fede, che abbia assolto agli oneri di comunicazione, con conseguente irripetibilità dell’indebito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, riceveva dall’INPS il provvedimento dell’11 maggio 2023 con cui l’Istituto, in esito a verifica reddituale, accertava un indebito di euro 3.641,05 relativo all’anno 2020. L’addebito derivava dal superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, per effetto di redditi diversi dichiarati per il 2019.
L’Istituto comunicava il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione di reversibilità. Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’irripetibilità della somma, invocando il decorso del termine annuale previsto dall’art. 13 legge n. 412/1991 e la propria buona fede, avendo trasmesso la dichiarazione dei redditi nel termine. L’INPS si è costituito sostenendo la natura vincolata degli accertamenti e l’applicabilità dei principi generali sull’indebito oggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che la limitata cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario impone a quest’ultimo un onere di tempestiva comunicazione delle variazioni reddituali. Quando si determina un indebito, occorre però contemperare l’esigenza di recupero con la tutela dell’affidamento del percipiente, che riceve protezione rafforzata per la natura previdenziale della prestazione.
Da qui il rifiuto di applicare in modo automatico la disciplina dell’indebito oggettivo richiamata dalla difesa dell’Istituto. La Corte distingue due fasi: entro l’anno dalla liquidazione automatizzata il trattamento ha carattere provvisorio ed è soggetto a revisione; una volta consolidatosi, il recupero è condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione, secondo il principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM.
Il contemperamento è realizzato dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’INPS di verificare annualmente le situazioni reddituali e di recuperare entro l’anno successivo quanto pagato in eccedenza. Il momento di decorrenza del termine, chiarisce la Corte, dipende dalla fonte del dato: per i redditi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria coincide con la trasmissione della dichiarazione da parte del pensionato, poiché da quel momento i dati sono giuridicamente nella disponibilità dell’Istituto.
Non è sufficiente l’emissione del provvedimento conclusivo entro il termine: è necessaria la sua tempestiva notifica, trattandosi di atto con effetto sostanziale interruttivo della prescrizione e di messa in mora. Nella specie il ricorrente aveva regolarmente trasmesso la dichiarazione dei redditi, rendendo i dati accessibili all’INPS sin da allora; il recupero andava quindi concluso entro il 31.12.2021. Il provvedimento notificato l’11 maggio 2023 è pertanto tardivo. Nemmeno la data del 5 luglio 2021, indicata dall’Istituto per la trasmissione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, varrebbe a mutare l’esito.
La tempestività dell’azione di recupero, nel caso concreto non rispettata, assumeva carattere essenziale; ne deriva l’illegittimità del provvedimento per tardività e l’irripetibilità della somma, con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto trattenuto e agli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza dell’Istituto.
Nota della Redazione
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