Assegno nucleo familiare a nucleo unico con genitore e figlio inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 95 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno per il nucleo familiare, la titolarità di due trattamenti di reversibilità pro quota derivanti dall’unico trattamento pensionistico del medesimo de cuius non determina la costituzione di due nuclei familiari distinti. L’individuazione del nucleo familiare rileva in ragione del vincolo familiare e non del godimento di trattamenti pensionistici formalmente separati, ancorché iscritti con numeri diversi e corrisposti con accrediti distinti. Ne consegue che, in presenza di un genitore e di un figlio maggiorenne inabile convivente, l’assegno va liquidato in misura unica secondo la Tabella n. 15 allegata al d.l. n. 69/1988, e non mediante due assegni separati ai sensi della Tabella n. 19. L’eccezione di decadenza annuale ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970 è inapplicabile alla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione contabile.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione e totalmente inabile, ha chiesto all’INPS il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare maggiorato per la figlia inabile convivente, già contitolare di pensione di reversibilità. L’Ente ha liquidato due distinti benefici di Tabella n. 19, pari a 52,91 euro ciascuno, considerando le due beneficiarie componenti di nuclei familiari separati in quanto titolari di autonomi trattamenti di reversibilità.

Dopo un primo ricorso al Giudice del Lavoro di Taranto, definito con declaratoria di difetto di giurisdizione, la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo la riliquidazione dell’ANF nella misura di Tabella n. 15 per il periodo dall’agosto 2015 al febbraio 2022. L’INPS ha resistito, eccependo in via subordinata la decadenza annuale e la prescrizione dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di decadenza fondata sull’art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970. La disposizione è inapplicabile alla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione contabile, come affermato dalla sezione giurisdizionale d’appello per la Sicilia nella sentenza n. 61/2022.

Sul merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2 d.l. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, ha istituito l’assegno per il nucleo familiare in sostituzione dei precedenti trattamenti, prevedendo una misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo. Il d.lgs. n. 230/2021 ha poi riformato l’istituto con l’assegno unico e universale, rilevante dal marzo 2022.

Il comma 6 dell’art. 2 definisce il nucleo familiare attraverso il richiamo ai coniugi e ai figli, compresi quelli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Il legislatore ha quindi valorizzato l’affectio familiaris, individuando nel nucleo familiare il beneficiario del sostegno.

Il giudice ritiene non condivisibile la tesi dell’INPS. Considerare la ricorrente e la figlia titolari di trattamenti pensionistici autonomi è discutibile: si tratta di un unico trattamento indiretto, diviso pro quota, derivante dal trattamento del de cuius. L’individuazione del nucleo familiare non può ancorarsi al trattamento goduto, ma al vincolo familiare. Appare pertanto arbitrario configurare due nuclei mono-componenti.

Non rileva che la ricorrente, se non avesse avuto figli, avrebbe avuto diritto all’assegno di Tabella n. 19. In presenza di un figlio maggiorenne inabile, l’INPS avrebbe dovuto riconoscere l’ANF di Tabella n. 15. Il ricorso è accolto, con riconoscimento dell’assegno secondo la Tabella n. 15 dall’agosto 2015 e diritto agli arretrati, pari alla differenza rispetto a quanto già percepito. La prescrizione quinquennale resta nei limiti del diritto già riconosciuto. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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