Pensione privilegiata e onere della prova della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 103 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria: il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e cognizione piena sul rapporto, estesa all’an e al quantum, sicché non rilevano i vizi dell’atto o del procedimento di diniego, ma va accertata l’effettiva titolarità del diritto vantato. Ai fini della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. La giurisdizione esclusiva della Corte è limitata alla materia pensionistica e non si estende al riconoscimento dell’equo indennizzo, trattamento patrimoniale attinente al rapporto d’impiego e riservato al giudice amministrativo. Il parere del Collegio medico legale, se fondato su attendibili elementi di fatto e adeguata motivazione, può essere condiviso dal giudice, con conseguente rigetto della domanda priva di riscontro probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide (spondilodiscoartrosi diffusa con ernie cervicali e reperti elettromiografici), per la quale era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio e collocato in congedo. Con la domanda ha invocato, per l’effetto, la pensione privilegiata, gli arretrati e le somme accessorie, nonché l’equo indennizzo.

In sede amministrativa il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la riconducibilità a causa di servizio, ritenendo la patologia di natura degenerativa, e il Comando Generale aveva negato il beneficio con decreto del 2022. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti; il giudice ha disposto consulenza medico-legale al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di equo indennizzo. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti è limitata alla materia pensionistica, cioè ai rapporti che si instaurano con la cessazione del servizio, con cognizione orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione. L’equo indennizzo, trattamento patrimoniale attinente al rapporto d’impiego, ricade nella cognizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo.

Ancora in via preliminare, la Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: il CVCS si limita a esprimere un parere, atto meramente endoprocedimentale, privo di efficacia esterna e finalizzato alla decisione dell’Amministrazione sull’istanza di benefici pensionistici. È invece affermata l’ammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva ritualmente chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della causa di servizio e il decreto di diniego aveva precluso la proposizione della domanda in quella sede.

Nel merito, il giudice ricorda che il giudizio pensionistico non è preordinato all’annullamento degli atti, ma a valutare se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto. Richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede il nesso di causa o di concausa efficiente e determinante, e l’art. 167 del medesimo decreto sulla liquidazione d’ufficio o a domanda. Il parere del Collegio medico legale è integralmente condiviso: confermata la patologia, il Collegio ne ha individuato la causa esclusiva nel processo degenerativo artrosico, con predisposizione costituzionale desumibile dalla diagnosi di cervicoartrosi a soli ventisette anni.

Il giudice osserva che il ricorrente ha svolto l’ordinario servizio d’istituto, senza che siano emersi eventi straordinari capaci di sottoporre il rachide a sollecitazioni o traumatismi particolari. Non è provata un’attività di movimentazione di carichi tale da comportare un cronico microtraumatismo, né risulta il dedotto svolgimento ininterrotto di soli servizi appiedati con sovraccarico. Le osservazioni critiche della difesa non sono supportate da elementi ulteriori rispetto al rapporto informativo. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono compensate per la complessità delle questioni medico-legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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