Pensione provvisoria: irripetibile l’indebito dopo oltre vent’anni di affidamento incolpevole (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 25 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di indebito pensionistico, lo spirare dei termini regolamentari per l’adozione del provvedimento definitivo non priva l’Amministrazione del potere-dovere di procedere al recupero delle somme erogate a titolo provvisorio. Sussiste tuttavia un affidamento del percettore in buona fede, che matura e si consolida nel tempo e diviene opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale affidamento si individua attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza da parte dell’Amministrazione degli elementi necessari alla liquidazione definitiva. Ove l’indebito sia insorto per effetto del silenzio protratto dell’Amministrazione e senza colpa del pensionato, l’indebito è irripetibile e le ritenute operate devono essere restituite, con i soli interessi legali dalla domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa, titolare di trattamento di quiescenza dal 1° settembre 1997, ha impugnato la nota con cui l’INPS di Taranto, in data 24 gennaio 2020, gli ha comunicato un indebito di € 10.418,46 maturato sulla pensione provvisoria a seguito dell’applicazione del decreto ministeriale di liquidazione della pensione definitiva, chiedendone la rifusione mediante ritenuta mensile sulla pensione in godimento.

Il ricorrente ha invocato il principio di buona fede di cui all’art. 52 della legge n. 88/1989, deducendo la tardività della richiesta, intervenuta oltre vent’anni dopo la liquidazione provvisoria, l’assenza di colpa e l’incolpevole affidamento sul carattere definitivo del trattamento percepito, richiamando le pronunce delle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM. In subordine ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al decennio. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la sequenza amministrativa: la comunicazione del trasferimento della partita pensionistica provvisoria nel novembre 1997, con decorrenza dal gennaio 1998; la trasmissione all’INPS, il 26 aprile 2018, del decreto ministeriale attributivo della pensione ordinaria da considerarsi definitiva; l’accertamento dell’indebito comunicato il 24 gennaio 2020. La differenza tra trattamento provvisorio e definitivo è scaturita dall’applicazione del decreto di liquidazione.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 2 del 2 luglio 2012: lo spirare dei termini regolamentari non priva l’Amministrazione del diritto-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, ma sussiste un affidamento del percettore in buona fede che matura e si consolida nel tempo, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria.

Questo affidamento va accertato attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, valutato anche rispetto agli stessi termini procedimentali; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore sulla maggior somma erogata; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio; il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Nel caso concreto il giudice ritiene che il ricorrente abbia percepito in buona fede gli emolumenti provvisori, confidando nella loro corretta quantificazione. Per oltre vent’anni non era stato operato alcun ricalcolo e non risultano interlocuzioni con il Ministero o con l’Istituto previdenziale sino alla liquidazione definitiva. Il silenzio protratto ha consolidato nel pensionato il convincimento della definitività del trattamento.

Deve pertanto escludersi la sussistenza di comportamenti colposi imputabili al ricorrente: gli errori contenuti nel provvedimento di liquidazione non apparivano facilmente riconoscibili né il pensionato ha posto in essere condotte idonee a farli ritenere a lui noti o conoscibili. È dunque insorto il legittimo affidamento sulla stabilità della pensione percepita fino all’accertamento dell’indebito.

L’indebito di € 10.418,46 è dichiarato irripetibile, con diritto alla restituzione delle ritenute operate per il recupero coattivo. In applicazione del principio delle Sezioni Riunite n. 33/2017/MD, sulle somme spettano i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo. L’INPS è condannato alle spese di lite, liquidate equitativamente in € 400,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *