Parifica del rendiconto regionale 2025 con esclusione di indebitamento occulto e spese sanitarie prive di titolo (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 70 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, la Sezione di controllo è tenuta a verificare la corretta rappresentazione delle poste contabili e la sussistenza del titolo giuridico degli impegni di spesa. La cessione di immobili di proprietà pubblica a una società controllata, finalizzata a coprire un disavanzo sanitario, costituisce un’operazione di indebitamento che deve essere esposta come tale nello stato patrimoniale, con esclusione della relativa posta dal rendiconto se non correttamente riqualificata. Le spese effettuate in forza di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima perdono retroattivamente il loro titolo legislativo e non possono essere parificate. La disciplina di organi straordinari dell’amministrazione regionale, come i commissari per l’edilizia ospedaliera, rientra nella potestà legislativa residuale della Regione e non integra un rapporto di lavoro subordinato, non rilevando i parametri di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Il Fatto
La Giunta della Regione Liguria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo lo schema di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Il rendiconto espone un risultato di amministrazione di euro 865.774.461,10, con una parte disponibile positiva di euro 9.085.504,39. Nel corso del giudizio, la Procura regionale ha formulato richieste di non parifica su diverse poste, sostenendo in particolare la natura di indebitamento dell’operazione di cessione di immobili ad ARTE Genova e l’illegittimità di spese per il personale e per i commissari straordinari.
La Sezione ha accertato che la cessione di immobili di proprietà della Regione e delle aziende sanitarie ad ARTE Genova, per un importo di euro 65.235.511,29, destinata alla copertura del disavanzo sanitario 2011, non è stata rappresentata come operazione di indebitamento. Inoltre, con la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2026, è stato dichiarato illegittimo l’art. 26, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 20 del 2006, che costituiva il titolo per gli impegni di spesa a favore di ARPAL per l’importo di euro 19.900.000.
La Motivazione della Corte
La Sezione, nel valutare la richiesta della Procura di non parificare i capitoli di spesa relativi ai Commissari per l’edilizia ospedaliera e di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge regionale n. 14/2025, ha escluso la sussistenza dei presupposti. I commissari straordinari sono organi temporanei dell’amministrazione, la cui istituzione e nomina trovano fondamento nella legge regionale, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. La disciplina rientra nella potestà legislativa residuale della Regione in materia di organizzazione amministrativa, ex art. 117, quarto comma, Cost. Il rapporto di servizio instaurato non integra un rapporto di lavoro o di impiego, la cui disciplina è riservata allo Stato, ma trova la propria regolamentazione nella fonte legislativa regionale.
Con riferimento alla posta relativa ai debiti verso controllate, la Sezione ha rilevato che la cessione degli immobili ad ARTE Genova, finalizzata alla copertura del disavanzo sanitario, configura un’operazione di indebitamento. Tale qualificazione, già sostenuta nelle precedenti decisioni di parifica e dall’ISTAT ai fini del consolidamento dei conti pubblici, impone l’esposizione della posta nel passivo dello stato patrimoniale. La mancata esposizione determina l’esclusione della posta dal rendiconto, così come per le immobilizzazioni materiali e i crediti cartolarizzati per gli importi di euro 13.813.146,83 ed euro 51.422.364,46.
Quanto al capitolo di spesa n. 5296, la Sezione ha accertato che gli impegni e i pagamenti a favore di ARPAL, per euro 19.900.000, sono privi di titolo a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge regionale n. 20/2006. In aderenza al dispositivo delle Sezioni riunite n. 848/SR/DELC del 15 luglio 2026, ha pertanto escluso dal risultato di amministrazione la quota dei vincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario, demandando alla Regione la rideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42, commi 1 e 12, d.lgs. n. 118/2011.
La Sezione ha infine sospeso il giudizio limitatamente ai capitoli UPR01100001, UPR01100003 e UPR01100005, relativi alla retribuzione del Segretario generale, sollevando con separata ordinanza questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis, commi 2 e 3, della legge regionale n. 4/2022.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.