Indebito pensionistico per conguaglio e tutela dell’affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 224 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di indebito pensionistico conseguente al conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, il diritto-dovere dell’Amministrazione al recupero delle somme erogate in eccesso è attenuato dal legittimo affidamento del percettore in buona fede, maturato per il lungo decorso del tempo e per la non immediata percepibilità dell’errore. Il principio di certezza delle situazioni giuridiche, letto in correlazione con gli artt. 97 e 38 Cost., impone il bilanciamento tra l’interesse dell’Ente previdenziale e quello del pensionato, esigendo che l’Amministrazione agisca con tempestività. Ove sia accertato l’affidamento e sia dichiarata l’irripetibilità, le ritenute già operate sui ratei vanno restituite in linea capitale, maggiorate degli interessi legali dalla domanda giudiziale o dalla precedente domanda amministrativa. Resta fermo che il limite esterno alla ripetibilità dei conguagli da liquidazione definitiva è fissato dalle Sezioni Riunite n. 7/QM/2007.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza collocato in congedo, ha percepito un trattamento pensionistico ordinario prima provvisorio e poi definitivo, integrato da una pensione privilegiata di ottava categoria e da una indennità “una tantum”. A distanza di oltre un decennio, l’INPS ha comunicato un indebito pensionistico derivante dal conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, ricalcolato a seguito della correzione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, della decorrenza economica del trattamento di privilegio.
L’Ente previdenziale ha compensato il credito con l’indennità dovuta al pensionato e ha recuperato il residuo mediante quattro ritenute mensili sulla pensione. Il ricorrente ha agito davanti al Giudice del Lavoro, che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti; questi ha quindi riassunto il giudizio chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità delle somme e la restituzione di quanto trattenuto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice disattende l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. Il ricorrente mira alla dichiarazione di irripetibilità dell’indebito e tale domanda non può che coinvolgere anche l’Ente previdenziale che ha materialmente erogato la pensione e ha chiesto la restituzione con la comunicazione impugnata. È parimenti affermata la legittimazione passiva della Guardia di Finanza, poiché il ricorrente è stato collocato in congedo nella categoria della “riserva” in data anteriore a quella a partire dalla quale l’INPDAP, ora INPS, ha assunto le competenze in tema di gestione e liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale del Corpo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nel merito il ricorso è accolto per la ragione assorbente dell’avvenuto consolidamento del legittimo affidamento. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/99/QM, che aveva sancito la piena ripetibilità, le Sezioni Riunite n. 7/QM/2007 hanno individuato il limite esterno alla ripetibilità nello spazio temporale concesso alle Amministrazioni dalla legge n. 241/1990, facendo espressamente salvi i conguagli da liquidazione definitiva. La decisione n. 2/QM/2012 ha poi affermato che il potere di recupero può essere attenuato dalla situazione di affidamento consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, quale plausibile convinzione del pensionato di avere titolo al vantaggio conseguito.
Il giudice richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996, che ha ricondotto all’art. 38 Cost. l’esigenza di un bilanciamento tra l’INPS e il pensionato, incidente sulle modalità di recupero e sullo stesso diritto di ripetizione, nonché la sentenza n. 431/1993, che ha escluso la ripetizione in presenza di una situazione di non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta. Il legittimo affidamento in buona fede si individua attraverso elementi oggettivi e soggettivi: il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che il ricorrente non ha in alcun modo contribuito alla generazione dell’indebito. L’Amministrazione datrice di lavoro, pur in possesso di tutti i documenti occorrenti, ha impiegato oltre undici anni per correggere l’errore sulla decorrenza economica del trattamento privilegiato, mentre l’INPS ha comunicato l’indebito solo a distanza di circa venti mesi. Il pensionato non ha potuto avvedersi della più favorevole, seppur indebita, determinazione del trattamento, non essendo la differenza di ingente entità né di immediata percezione. Nessuno dei contraddittori ha mai ipotizzato il dolo del pensionato né ha dedotto circostanze a lui riferibili idonee a indurre in errore l’Amministrazione.
La Corte dichiara pertanto l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite e condanna l’INPS alla restituzione delle trattenute in linea capitale, maggiorate degli interessi legali dalla domanda giudiziale o dalla precedente domanda amministrativa, secondo il principio affermato dalle SS.RR. n. 33/2017. Le spese di lite sono poste a carico della sola Amministrazione della Guardia di Finanza, non essendo imputabile all’INPS il ritardo nella correzione del trattamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.