Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni mobili (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 57 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia gravato da un debito di custodia, che lo vede incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Ove invece l’incarico si sostanzi in un mero debito di vigilanza, con sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli uffici e gestione delle sole scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, il consegnatario va qualificato come agente amministrativo e non contabile. Ne deriva il difetto dei presupposti normativi della resa del conto e l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2020 da una consegnataria di beni mobili del Settore Politiche Sociali di un Comune marchigiano. Il conto, redatto sul modello di legge, ricomprendeva attrezzature, arredi e strumentazioni in uso presso il Settore, con l’indicazione di n. 290 beni, la descrizione di ciascuno, gli estremi di inventario, la consistenza iniziale e quella finale in quantità e valore.
La relazione istruttoria aveva segnalato che la consegnataria aveva trasmesso il conto all’Ente oltre il termine previsto, che l’Ente lo aveva poi depositato presso la Sezione giurisdizionale e che il conto era privo della relazione dell’Organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, del c.g.c. Il magistrato istruttore aveva concluso che l’atto non fosse qualificabile come conto giudiziale, mancando i requisiti minimi per individuare i beni dati in consegna e custoditi. La consegnataria, con memoria, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, assumendo di essere consegnataria per mero debito di vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esonera dalla resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente sancisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto è invece dovuto, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo D.P.R., dai consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la distinzione in termini funzionali. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il criterio di discrimine è dunque quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa va riferita a un’esigenza di continuativo rifornimento, con configurazione di una vera e propria gestione contabile e connesso obbligo restitutorio. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultavano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La Corte conclude pertanto che gravasse sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto.
Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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