Indebito pensionistico: interruzione della prescrizione e atto recettizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 154 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere dell’INPS di recuperare le somme erogate in eccesso sul trattamento pensionistico rientra nella disciplina dell’art. 2033 cod. civ. e l’azione di ripetizione si prescrive nel termine decennale decorrente dal pagamento. Ai fini dell’interruzione della prescrizione rileva la data in cui il destinatario acquisisce conoscenza dell’atto di messa in mora, trattandosi di atto recettizio, e non quella di formazione o spedizione. Non ha efficacia interruttiva la comunicazione con cui l’ente si limiti a riscontrare la richiesta degli eredi e a operare una compensazione, senza manifestare in modo inequivoco la volontà di far valere il credito residuo e di costituire in mora il debitore.

Il Fatto

Il dante causa del ricorrente era titolare di pensione diretta erogata dall’INPS nella Gestione Postelegrafonici. Nel 2013 l’Istituto aveva ricostituito i trattamenti degli ex lavoratori IPOST, non più aggiornati dal 2004, applicando la trattenuta corrispondente alla parte di pensione erogata dal regime generale per il periodo fuori ruolo riscattato, ai sensi dell’art. 5 legge n. 4/1960. Dai conguagli emerse un indebito per il periodo gennaio 2003 – settembre 2013.

Dopo il decesso del pensionato, gli eredi chiesero la liquidazione dei ratei maturati e non riscosse. L’INPS compensò il credito con il debito e notificò a ciascun erede la quota residua: al ricorrente, erede al 50%, fu comunicato un debito di € 908,50. Il ricorrente impugnò la richiesta deducendo difetto di motivazione, prescrizione e tutela dell’affidamento del pensionato. L’Istituto eccepì la legittimità del recupero e l’avvenuta interruzione del termine per effetto delle notifiche del 2013 e del 2023.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce la fattispecie muovendo dalla qualificazione dell’indebito. Il recupero delle somme erogate in eccesso è ricondotto all’art. 2033 cod. civ., con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione decorrente dal pagamento. Su questa base la questione controversa si concentra sulla valenza interruttiva degli atti succedutisi nel tempo.

Dalla documentazione emerge che l’INPS comunicò l’indebito complessivo di € 4.656,81 con nota ricevuta il 19 settembre 2013. Rispetto a tale atto la Corte ritiene prescritto il rateo relativo al periodo 1° gennaio – 19 settembre 2003, quantificato dallo stesso ente in € 28,26, evenienza peraltro ammessa dall’Istituto.

Il nucleo argomentativo riguarda il debito residuo. La comunicazione impugnata è stata notificata al ricorrente il 29 settembre 2023. Poiché si tratta pacificamente di atto recettizio, il giudice afferma che ai fini interruttivi occorre considerare la data di acquisizione della conoscenza da parte del destinatario, non quella di formazione dell’atto. Ne deriva che la pretesa, pervenuta oltre il termine decennale decorrente dal precedente atto interruttivo del 19 settembre 2013, è prescritta.

La Corte esclude poi ogni valenza interruttiva della nota del 30 dicembre 2021, con cui l’INPS aveva riscontrato la richiesta degli eredi operando la compensazione. Di tale atto non è provata la ricezione e, soprattutto, l’ente si è limitato a riscontrare l’istanza senza manifestare in modo chiaro l’intenzione di mettere in mora i destinatari per il debito residuo. Il giudice richiama il principio secondo cui l’atto interruttivo deve contenere l’indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà di far valere il diritto, secondo quanto affermato da Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 15140/2021.

In accoglimento dell’assorbente eccezione di prescrizione, la richiesta di restituzione è dichiarata illegittima con conseguente irripetibilità della somma di € 908,50. Nessun obbligo restitutorio consegue alla declaratoria, poiché nessuna somma risulta trattenuta oltre quanto già oggetto di compensazione con il provvedimento del 30 dicembre 2021, non impugnato e contestabile con autonomo giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei legali antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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