Responsabilità contabile per contributi comunitari su titoli di conduzione falsi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 98 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che ottiene finanziamenti comunitari presentando titoli di conduzione dei fondi del tutto falsi è legato alla P.A. erogatrice da un rapporto di servizio funzionale, che radica la giurisdizione del giudice contabile anche per le irregolarità della sola fase genetica della percezione. Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 67, comma 5, c.g.c. non comporta decadenza dall’azione risarcitoria, ma unicamente l’inutilizzabilità della fase preprocessuale, con obbligo per il Procuratore regionale di emettere un nuovo invito a dedurre. La declaratoria di inammissibilità per motivi di rito non è ostativa alla riproposizione della domanda, non essendo configurabile alcuna violazione del ne bis in idem.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un imprenditore agricolo individuale, in proprio e quale legale rappresentante della propria ditta, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’AGEA per euro 45.024,80, oltre rivalutazione e interessi. La ditta avrebbe percepito illecitamente finanziamenti comunitari per le campagne 2012 e 2013, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni mai realmente presi in affitto o ricevuti in concessione.

La vicenda si inserisce in una più ampia attività di falsificazione documentale posta in essere da un’associazione a delinquere, con la connivenza di operatori di centri di assistenza agricola. In sede penale il convenuto è stato condannato, con sentenza confermata in appello limitatamente ai fatti successivi al 28 novembre 2014, essendo i precedenti caduti in prescrizione. Con precedente sentenza n. 158/2025 la Sezione aveva dichiarato l’inammissibilità dell’originario atto di citazione per superamento del termine ex art. 67 c.g.c.; la Procura ha quindi emesso nuovo invito a dedurre e nuova citazione, da cui il presente giudizio. Il convenuto è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ha confermato la declaratoria di contumacia, rilevando la regolarità della notifica. Ha poi precisato che la domanda proposta contro una ditta individuale si intende intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del titolare, perché la ditta non ha soggettività giuridica distinta. La notifica è stata pertanto validamente eseguita in proprio e nella qualità di legale rappresentante.

La Corte ha poi escluso che il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 dell’art. 67 c.g.c. comporti decadenza. In difetto di una previsione decadenziale esplicita, la violazione obbliga il Procuratore regionale a emettere un nuovo invito a dedurre. L’interesse all’esercizio dell’azione risarcitoria sussiste fino a quando sull’ipotesi di danno non sia intervenuta una sentenza definitiva nel merito; una pronuncia in rito non può assumere carattere ostativo e non integra violazione del ne bis in idem.

Nel merito, il Collegio ha affermato la giurisdizione contabile, perché tra privato percettore e P.A. erogatrice si instaura un rapporto di servizio funzionale. Il collegamento si scompone in due moduli: la fase genetica, relativa al conseguimento delle risorse, e la fase funzionale, relativa al loro impiego; entrambe sono strumentali agli obiettivi dell’Amministrazione.

La prova documentale ha confermato la falsità di gran parte dei contratti di affitto, dei timbri di registrazione e delle firme dei funzionari. Il convenuto ha dichiarato di condurre dodici particelle nei Comuni di Alcara Li Fusi, Caltagirone e Cesarò, sulla base di quattro contratti; le società ed enti indicati come concedenti hanno escluso qualsiasi stipula. La condanna penale e gli atti del giudizio penale sono stati utilizzati come argomenti di prova. La condotta è stata qualificata dolosa, con occultamento doloso del danno. Il danno è pari all’intero ammontare erogato, poiché senza gli atti falsi i contributi non sarebbero stati concessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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