Giudizio di conto e irrilevanza della sottoscrizione formale del conto d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 40 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata sottoscrizione da parte dell’agente contabile del conto giudiziale compilato d’ufficio dall’amministrazione non impedisce il discarico quando risulti comunque un riconoscimento di fatto delle risultanze. L’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924 assolve infatti la funzione di consentire all’agente di fare proprie le risultanze e di contestarle, non di imporre un adempimento fine a sé stesso. Ove l’agente abbia riversato la somma risultante dal conto, la sottoscrizione si risolve in un adempimento di carattere meramente formale e privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco. Il diritto al contraddittorio resta assicurato dalla regolare notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, l’elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale per l’esercizio 2020. Tra questi era individuato l’agente contabile del Comune di Parma per la gestione dell’imposta di soggiorno riferita a una struttura ricettiva cittadina.
Con decreto n. 9/2023 il giudice aveva ordinato la resa del conto; con successivo decreto n. 60/2023/RC FU ne aveva disposto la compilazione d’ufficio da parte del Comune, a spese dell’agente, con deposito telematico. Il conto fu così depositato e acquisito al conto giudiziale n. 133497. La Procura regionale, nelle conclusioni, ha rilevato che l’amministrazione non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto e ha chiesto un provvedimento istruttorio o la restituzione degli atti al magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe la portata dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, che impone all’amministrazione, in caso di conto compilato d’ufficio, di invitare l’agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte. Secondo la Procura la sottoscrizione è adempimento imprescindibile, perché il conto resta atto dell’agente, parte del giudizio e destinatario delle statuizioni di condanna.
La Sezione richiama i principi già affermati in un proprio precedente (sent. n. 18/2023), secondo cui nel giudizio di conto è irrilevante la regolarità formale di compilazione, ben potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie. Il giudizio di conto è una verifica nell’interesse del contribuente sull’uso del denaro pubblico; negare il discarico per mere irregolarità formali trasformerebbe il giudice contabile in un organo di mero controllo di legittimità.
Nel caso concreto la Corte riconosce che l’invito alla sottoscrizione non è stato effettuato. Tuttavia ne individua la funzione: consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente contestarle, in vista di una possibile condanna. Poiché l’agente ha riversato la somma risultante dal conto, lo ha implicitamente riconosciuto. La sottoscrizione si risolverebbe dunque in un adempimento con ogni evidenza formale, privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco.
La Corte distingue i precedenti invocati dalla Procura: in quelli era affermata l’indispensabilità della sottoscrizione, ma in situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto, riconoscimento che nell’odierna fattispecie è presente. Il diritto al contraddittorio è stato comunque assicurato dalla regolare notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza.
La Sezione osserva infine che il conto si riferisce all’anno 2020, periodo in cui, per l’emergenza pandemica e il lockdown generalizzato, le strutture ricettive turistico-alberghiere sono rimaste chiuse. Per questi motivi approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile; nulla per le spese, stante la mancata attività difensiva.
Nota della Redazione
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