Conto giudiziale delle azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 77 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, essendo incaricato di esercitare per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, il Sindaco assume la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva che il giudizio sul conto reso da un soggetto non legittimato è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di natura processuale, ma dal contenuto sostanziale: chi sia il soggetto tenuto alla resa del conto dei titoli azionari e delle quote di partecipazione degli enti pubblici. La risposta condiziona la stessa procedibilità del giudizio contabile.

La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — ha precisato che il consegnatario è colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli, non già la mera detenzione materiale. L’agente contabile svolge un’attività di gestione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione.

Il Collegio richiama quindi sez. Toscana n. 127 del 2020, secondo cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 conferma ora espressamente che per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Da tale qualificazione discendono conseguenze sul contenuto del conto. Esso deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni — sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017 — ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).

Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata — soggetto privo della disponibilità giuridica dei titoli — il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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