Indebito pensionistico da superamento limiti di reddito: ripetibile senza decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 389 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’erronea attribuzione dell’integrazione al minimo su trattamento di reversibilità per superamento dei limiti di cumulo, la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate deve essere espletata entro un anno e le stesse hanno carattere provvisorio fino allo spirare di tale periodo. Non sussiste alcun legittimo affidamento del beneficiario, né rileva la buona fede, quando non sia provato l’adempimento degli obblighi dichiarativi sui redditi. Il termine annuale di cui all’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 non opera nei casi di indebita percezione che l’omessa o incompleta segnalazione del pensionato ha reso possibile.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di una società e titolare di pensione di reversibilità, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’INPS gli ha chiesto la restituzione di somme che assumeva indebitamente percepite per superamento dei limiti di reddito nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021. L’Istituto ha eccepito la propria legittimazione al recupero e ha ridotto la pretesa per effetto di una compensazione con un controcredito derivante da ricostituzione.
Il ricorrente ha dedotto la decadenza e la prescrizione del diritto dell’INPS, la mancata prova del credito, la genericità della richiesta e l’irripetibilità della prestazione per buona fede e legittimo affidamento. L’INPS ha replicato che il ricalcolo era scaturito dall’erronea attribuzione dell’integrazione al minimo, che le richieste di informazioni reddituali erano rimaste inevase e che il pensionato non aveva mai adempiuto all’obbligo dichiarativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che rende cumulabili i trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. Superate le soglie di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo, il trattamento di reversibilità non è cumulabile, rispettivamente, nelle misure del 75, del 60 e del 50 per cento.
Sul versante processuale, il giudice richiama l’art. 9, legge n. 428/1985, secondo cui la revisione dei pagamenti disposti con procedure automatizzate va espletata entro un anno, con liquidazioni provvisorie fino allo spirare di quel periodo. L’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986 fa salva l’azione di recupero anche dopo tale termine. Il percorso è confermato dalle Sezioni riunite n. 4/QM/2008, che distinguono due termini annuali: il primo dalla conoscenza dei dati per il controllo, il secondo, successivo, per il recupero.
La Corte nega rilievo alla buona fede. Poiché il trattamento restava provvisorio in attesa di revisione, nessun affidamento poteva consolidarsi nel corso dell’anno, e il recupero degli indebiti maturati in quel periodo trova causa nella stessa ratio della norma. Richiama poi l’art. 86, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, che impone all’interessato di comunicare ogni evento comportante variazione della pensione.
Nel caso concreto è esclusa la decadenza e il legittimo affidamento, valorizzando le numerose richieste informative rimaste inevase e l’assenza di prova documentale dell’adempimento dichiarativo. Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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