Riscattabile il triennio di infermiera propedeutico al diploma di ostetrica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 217 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1252/1957, il diploma di infermiera professionale costituisce titolo necessario per l’accesso alla scuola di ostetricia. Ne consegue il diritto al riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di studi corrispondente alla durata del corso di infermiera professionale, allorché tale titolo sia stato propedeutico al conseguimento del diploma di ostetrica, poi utilizzato per l’accesso alla professione. È irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto, che l’interessata non abbia mai svolto le mansioni di infermiera, poiché ciò che rileva è la funzione strumentale del titolo di studio rispetto all’accesso alla professione effettivamente esercitata. L’art. 24 della legge n. 1646/1962 va interpretato alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 113 del 2001 e n. 178 del 1993, che riconoscono il diritto al riscatto dei periodi di studi validi per l’acquisizione delle conoscenze professionali necessarie all’accesso a professioni di rilievo pubblicistico.
Il Fatto
La ricorrente, ostetrica dipendente di un’azienda ospedaliera, aveva conseguito dapprima il diploma di infermiera professionale nel 1988, al termine di un triennio di studi, e successivamente il diploma di ostetrica. Nel 2011 aveva ottenuto il riscatto oneroso del biennio di ostetricia, ma non del triennio propedeutico di infermiera professionale.
Con istanza del 19 ottobre 2016 la ricorrente ha chiesto all’INPS il riscatto del triennio di infermiera, ma l’Istituto ha rigettato la domanda. Il ricorso proposto al Comitato Provinciale INPS è rimasto senza decisione, sicché la questione è giunta davanti al giudice contabile, che ha accolto la domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente rilevato che l’INPS non contesta né che il diploma di infermiera professionale sia stato conseguito ed utilizzato dalla ricorrente al solo fine di accedere al biennio di ostetricia, né che all’epoca il titolo di infermiera fosse necessario per l’iscrizione al corso di ostetricia.
La difesa dell’Istituto ha sostenuto che, in alternativa al diploma di infermiera, fosse possibile l’iscrizione al triennio universitario di medicina, e che pertanto il corso di infermiera non costituirebbe un tutt’uno con il successivo corso di ostetricia. Ha inoltre evidenziato che la ricorrente non ha mai svolto le mansioni di infermiera.
La Corte ha ritenuto tali argomentazioni non idonee a scalfire l’orientamento della giurisprudenza contabile, che in fattispecie analoghe ha riconosciuto il diritto al riscatto. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1252/1957, applicabile alla fattispecie, il diploma di infermiera era titolo necessario per l’accesso alla scuola di ostetricia, il cui periodo era già stato ammesso al riscatto senza contestazioni.
Il giudice ha richiamato i principi della Corte costituzionale, che riconoscono il diritto al riscatto dei periodi di studi validi per l’acquisizione delle conoscenze professionali necessarie all’accesso a professioni di rilievo pubblicistico (Corte costituzionale n. 113 del 2001 e n. 178 del 1993), confermando l’orientamento della Corte dei conti in materia.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con affermazione del diritto della ricorrente al riscatto del triennio di studi, previo versamento dei relativi oneri. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.