Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2659 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso fondato su titolo avente efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. va accolto quando l’amministrazione non ha dato esecuzione al comando contenuto nella sentenza. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. È pertanto inammissibile ogni pretesa di cristallizzazione del conteggio, dovendo verificarne misura e decorrenza secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è legittimamente esperibile e sorge il presupposto per la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3067/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 29.7.2024. Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il tribunale ha poi rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che accorda alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione esecutiva.

Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento di quanto indicato nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti sopra precisati. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso perché l’attività rientra nei compiti istituzionali.

Le spese di causa sono state poste a carico dell’amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, e distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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