Indebito pensionistico per riliquidazione tardiva e tutela dell’affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 248 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico, derivante dalla riliquidazione imposta da una norma sopravvenuta che abbia modificato in peius un trattamento già definito, incontra il limite del legittimo affidamento del pensionato. L’ente previdenziale che, pur tenuto ad avviare d’ufficio il procedimento di revisione, vi provveda a distanza di oltre sei anni dall’entrata in vigore della disposizione, senza alcun avviso né riserva di ripetizione, non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte. La fattispecie non è sottratta al perimetro degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, giacché la nuova disciplina incide comunque su una determina definitiva di pensione modificandola in peius. Risulta determinante la sussistenza di una legittima aspettativa meritevole di tutela, impeditiva del recupero, non la riconducibilità dell’indebito a un errore dell’amministrazione.

Il Fatto

Un pensionato, collocato a riposo dal 1° gennaio 2014, ha percepito il trattamento liquidato in applicazione del D.L. n. 201/2011. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, l’ente previdenziale ha proceduto al doppio calcolo e, rilevato che l’importo retributivo sarebbe stato inferiore, ha posto in pagamento la misura minore, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte dal 1° gennaio 2015 fino al marzo 2021.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del pensionato, accertando l’irripetibilità delle differenze e l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente trattenuto, con interessi legali. L’ente previdenziale ha proposto appello, sostenendo che la modifica del trattamento esulasse dalle ipotesi tipizzate dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, derivando da una norma speciale sopravvenuta e non da un errore di liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rigetta il gravame. Il Collegio osserva che non è in contestazione tra le parti che l’indebito sia emerso all’esito di una riliquidazione conseguente al subentro di una disciplina normativa sfavorevole al pensionato, con una diversa e deteriore modalità di calcolo dei ratei.

Il ragionamento dell’ente — secondo cui la modifica esulerebbe dalle ipotesi tipizzate dall’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, perché dovuta al sopravvenire di una norma speciale e non a un errore — non è dirimente. La Corte afferma che la peculiarità della fattispecie disciplinata dalla legge n. 190/2014 non la sottrae al perimetro degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973. Ciò che rileva è che la nuova disciplina incide su una determina definitiva di pensione modificandola in peius; determinante è verificare l’effettiva sussistenza di una legittima aspettativa meritevole di tutela, impeditiva del recupero, come già affermato da Corte dei conti, Sez. III, n. 185/2024.

Nel caso concreto, l’ente ha attivato il procedimento di riliquidazione solo nel febbraio/marzo 2021, benché il pensionato fosse collocato a riposo dal 1° gennaio 2014 e la legge n. 190/2014 fosse entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il procedimento si è dunque prolungato per oltre sei anni, senza che ne fosse dato avviso al titolare di un trattamento definitivo. L’ente non ha mai preannunciato l’applicazione del comma 707 né i suoi effetti, non ha formulato alcuna riserva di ripetizione e il pensionato non avrebbe potuto rilevare, secondo l’ordinaria diligenza, la prossima liquidazione in peius.

La Corte valorizza poi i regolamenti interni dell’ente. Il Regolamento INPDAP n. 204/2010 e il Regolamento INPS n. 47/2010, adottati in attuazione dei principi della legge n. 241/1990, prevedevano tempi massimi di conclusione non superiori a novanta giorni e, per la voce “notifica prestazioni indebite”, un termine massimo di novanta giorni. Tali regolamenti operavano già all’entrata in vigore della legge n. 190/2014 e imponevano un avvio subitaneo del procedimento, in coerenza con la circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015. Il successivo Regolamento n. 111 del 21 dicembre 2020 ha confermato termini ancora più brevi. La mancanza di previsioni espresse non fa che rafforzare il principio, ribadito a partire da SS.RR. n. 2/Q.M./2012, dell’incompatibilità con l’affidamento di tempi di conclusione superiori a cinque anni.

Il risparmio di spesa perseguito dalla norma sussiste, perché il trattamento di minore importo è stato comunque applicato. Tuttavia, non può dirsi ragionevole, alla stregua dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, una riliquidazione intervenuta a sei anni dall’entrata in vigore della disposizione. L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata, nulla disponendosi sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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