Chiusura dell’esame dei questionari consuntivi 2020-2024 e raccomandazioni all’ente locale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 284 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale sui questionari consuntivi ex art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005 si conclude con una pronuncia di chiusura dell’esame quando i rendiconti appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. La chiusura non equivale a una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati né sugli elementi non emersi dalle informazioni acquisite, poiché la metodologia adottata non esaurisce le possibili irregolarità della gestione. La Sezione può accompagnare la chiusura con raccomandazioni rivolte all’ente, in particolare per accelerare la riscossione delle entrate e per la scrupolosa osservanza dei termini di approvazione del rendiconto. Gli aspetti oggetto di raccomandazione restano sottoposti a verifica nei successivi controlli, in applicazione del principio di continuità tra fase di valutazione e fase di gestione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2024 redatti dall’organo di revisione di un ente locale, unitamente ai dati della BDAP, del sistema Con.Te. e delle altre banche dati disponibili. L’adunanza per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005 è stata fissata con ordinanza presidenziale.

Le verifiche hanno riguardato la gestione di cassa, la capacità di riscossione, l’analisi dei residui, il risultato di amministrazione e la sua composizione, il fondo crediti di dubbia esigibilità, le spese di personale, l’indebitamento e la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e i propri organismi partecipati. Per gli esercizi 2021 e 2022 è emerso uno scostamento del termine per l’approvazione del rendiconto con delibera consiliare.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la situazione finanziaria dell’ente attraverso i dati contabili del quadriennio. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre, dopo una crescita nel triennio 2020-2022, si riduce progressivamente negli ultimi due esercizi, attestandosi su valori sensibilmente inferiori a quelli di partenza. Cresce, nello stesso arco temporale, la parte accantonata, mentre la parte destinata agli investimenti si azzera nell’ultimo esercizio.

Con riferimento al 2024, l’accantonamento a FCDE risulta pari a euro 18.877,69, a fronte di residui attivi complessivi per euro 1.699.291,26, dei quali euro 167.902,52 relativi alle precedenti annualità. Le risorse vincolate ammontano a euro 63.843,88, di cui euro 56.039,38 per trasferimenti. La Corte dà atto che, a fronte delle analisi compiute, non è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti sui rendiconti, che appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti.

La Sezione ritiene tuttavia di dover raccomandare all’ente di continuare ad attuare le misure necessarie ad accelerare la riscossione delle entrate, specificamente quelle legate al recupero dell’evasione tributaria dell’IMU e della TASI, e di osservare scrupolosamente i termini ex art. 227 del TUEL per l’approvazione del rendiconto. Quest’ultimo costituisce il documento attraverso cui l’amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa ed è riferimento imprescindibile per gli interventi sulla gestione in corso e per la successiva programmazione finanziaria.

La Corte richiama i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e di continuità nelle verifiche di bilancio, enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie, richiamando da ultimo le delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR. La verifica degli aspetti oggetto di raccomandazione è rinviata ai successivi controlli.

La Sezione precisa infine che la conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dai dati acquisiti. Su queste basi dispone, allo stato degli atti, la chiusura dell’esame dei questionari consuntivi 2020-2024 e la trasmissione della delibera al Sindaco e all’organo di revisione dei conti, per quanto di rispettiva competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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