Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 151 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile: egli non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La resa del conto presuppone una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. I beni di uso abituale degli uffici e le scorte operative destinate all’uso immediato restano esclusi dal giudizio di conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale reso da un funzionario del Comune di Ovindoli, agente contabile per l’esercizio finanziario 2018, chiamato a rendicontare beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente. Il magistrato relatore, nella relazione depositata in data 7 maggio 2025, ha sollevato criticità in ordine all’ammissibilità, all’improcedibilità e all’irregolarità del conto, dubitando della stessa natura di conto giudiziale dell’atto depositato.

L’atto contiene una elencazione generale di beni mobili tra cui figurano anche mezzi e beni non riconducibili a una gestione di magazzino, quali scuolabus, autocarri, autovetture, rimorchi, indagini idrogeologiche, piani regolatori e partecipazioni societarie. L’agente, nelle osservazioni depositate, ha riconosciuto di avere un mero debito di vigilanza e di aver inviato il conto per errore interpretativo della normativa. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione dell’agente. Il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, figura qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Da tale distinzione discende l’assenza dei presupposti per la resa del conto giudiziale.

La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

Sul piano della giurisprudenza contabile, il Collegio distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece una mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato. Solo la prima figura comporta un debito di materie e un obbligo restitutorio, con conseguente resa del conto giudiziale.

La Corte precisa che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. Se invece la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile con debito di custodia.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con caduta dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale: il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. L’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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