Indebito previdenziale: dichiarazione falsa e presunzione di dolo a carico del pensionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12852 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale, qualora la prestazione pensionistica venga erogata sulla base di false dichiarazioni rese dall’assicurato all’Inps, opera una presunzione di condotta consapevole e volontaria, cioe’ dolosa, a fronte della quale incombe sul pensionato l’onere di provare che la condotta dipende da mera colpa, e segnatamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze. L’accertamento della sussistenza del dolo costituisce accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimita’ se non nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. La sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della decorrenza del trattamento pensionistico esclude il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, co. 7, d.lgs. n. 503/1992.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la ripetizione di ratei di pensione di vecchiaia che l’Inps aveva corrisposto a una pensionata e che assumeva erogati indebitamente. Alla data di decorrenza del trattamento, infatti, la donna aveva in corso un rapporto di lavoro.

La ricorrente aveva rassegnato le dimissioni il 31 marzo 2004 e dichiarato all’Istituto di essere stata riassunta il 3 aprile 2004. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto falsa quella dichiarazione: dalla documentazione emergeva una riassunzione al 1° aprile 2004, cioe’ il giorno stesso di decorrenza della pensione. Riconosciuto il dolo, i giudici di merito hanno affermato il diritto dell’Inps a ripetere la prestazione. Avverso la sentenza la pensionata ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i tre motivi di ricorso. Il primo contesta l’applicazione dell’art. 1, co. 7, d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la ripresa del lavoro era stata dichiarata in data 3 aprile 2004 e che i giudici si erano basati su documenti formalmente provenienti da terzi. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione della norma, escludendo il diritto alla pensione per la sussistenza del rapporto lavorativo. Il giudice di merito ha concluso con un accertamento in fatto che la dichiarazione di ripresa al 3 aprile 2004 fosse falsa e che il lavoro fosse in realta’ ripreso il 1° aprile 2004. L’accertamento si fonda su cedolini paga, lettera di assunzione e CUD, ed e’ sindacabile nei soli limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

Il secondo motivo censura il riconoscimento del dolo, osservando che una dichiarazione falsa puo’ essere compatibile con la colpa, per ignoranza o errore non finalizzato ad ingannare l’ente. Anche tale motivo e’ infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di false dichiarazioni rese all’Inps, vige una sorta di presunzione di condotta dolosa, incombendo al pensionato provare la mera colpa (Cass. 8609/99).

La Corte aggiunge che l’accertamento del dolo e’ questione di fatto, non sindacabile in legittimita’ fuori dai limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Il motivo non deduce alcun fatto storico decisivo, oggetto di discussione, omesso dal giudice d’appello e idoneo a vincere la presunzione. Il terzo motivo, relativo alla condotta omissiva dell’Inps nei controlli ex art. 13, co. 2, l. n. 412/1991, e’ parimenti infondato.

Il ricorso e’ rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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