Indennità di buonuscita ENAC: prevale la disciplina speciale sul TFR (Cass. civ. Sez. V n. 8140 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di fine rapporto del personale transitato alle dipendenze dell’ENAC e proveniente dalla Direzione generale dell’aviazione civile, l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997 costituisce norma speciale che impone l’applicazione della legge n. 297/1982 e la considerazione del maturato dell’indennità di buonuscita come quota iniziale da trasferire all’ente. Tale disciplina speciale non è derogata dalla successiva legislazione generale in materia di trattamento di fine rapporto, in applicazione del criterio di specialità, che prevale su quello cronologico salvo chiara volontà contraria del legislatore. Il trattamento differenziato rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici non viola l’art. 3 Cost., essendo giustificato dalla peculiare vicenda dell’ente e dalla salvaguardia dei diritti quesiti, né integra eccesso di delega ai sensi degli artt. 70 e 76 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’ENAC proveniente dalla Direzione Generale Aviazione Civile, aveva domandato l’accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita ai sensi della legge n. 70/1975, anziché del TFR calcolato secondo i criteri dell’art. 2120 cod. civ.

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda, valorizzando la normativa speciale e in particolare l’art. 10 del d.lgs. n. 250/1997, che per il personale già in servizio presso la Direzione Generale dell’Aviazione Civile prevede l’applicazione della legge n. 297/1982. Proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, resistito dall’ENAC, la questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente gli otto motivi e li disattende, richiamando integralmente il percorso argomentativo di Cass. n. 29015/2020. Il tenore letterale dell’art. 10, comma 3, disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dell’impiego pubblico contrattualizzato, non consente di collegare la stessa alla previsione della trasformazione, mai attuata, dell’ENAC in ente pubblico economico.

Il legislatore ha reso indipendente dalla trasformazione l’operatività della disciplina del trattamento di fine rapporto, ancorandola all’inquadramento definitivo da effettuarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Sul piano logico, un nesso condizionante può ipotizzarsi per la trasformazione rispetto all’inquadramento, mai viceversa.

La ratio della norma risiede nell’intento di unificare la disciplina giuridica ed economica del personale dell’ente, il che giustifica l’immediata applicazione della legge n. 297/1982 agli unici dipendenti, quelli provenienti dalla Direzione generale dell’aviazione civile, per i quali sino al passaggio era prevista l’indennità di buonuscita. La scelta del legislatore si armonizza con la disciplina generale all’epoca vigente e con il disegno di contrattualizzazione dell’impiego pubblico.

Quanto al rapporto con la legislazione successiva, richiamata dalla Procura Generale, la Corte osserva che essa non può spiegare effetti in presenza di una norma speciale. Opera il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali: in caso di successione di leggi nel tempo il criterio di specialità prevale su quello cronologico, salvo chiara volontà contraria del legislatore o incompatibilità inconcepibile tra le due norme, ipotesi entrambe non ricorrenti.

La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 3 Cost., perché il trattamento differenziato è giustificato dalla storia particolare dell’ente e il meccanismo della quota iniziale salvaguarda i diritti quesiti. Infine, richiamando Corte cost. n. 79/2019, esclude l’eccesso di delega, poiché il Governo è chiamato a sviluppare e non solo a eseguire le previsioni della legge delega entro i confini segnati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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