Decadenza semestrale conguaglio INPS impedita dal solo pagamento differenze contributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1407 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di integrazioni salariali, la decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015 per il diritto al conguaglio o al rimborso è impedita dall’effettuazione del conguaglio stesso, che si perfeziona con il pagamento all’INPS della differenza tra contributi dovuti e somme anticipate ai lavoratori, e non richiede la tempestiva trasmissione dei c.d. flussi UNIEMENS. Le denunce telematiche di cui all’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, costituiscono infatti mere dichiarazioni di scienza, successive al conguaglio e destinate al controllo ex post, che non concorrono al perfezionamento della compensazione impropria. La loro tardività, come l’erroneità del conguaglio, incide semmai sulla misura del debito contributivo residuo, ma non sulla decadenza.

Il Fatto

La controversia riguarda una società datrice di lavoro che aveva anticipato ai propri dipendenti somme a titolo di integrazione salariale e aveva poi operato il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti. L’INPS aveva emesso note di rettifica contestando il conguaglio, per essere intervenuto oltre il termine semestrale e per la tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS.

Il tribunale aveva accolto la pretesa creditoria dell’Istituto; la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 9.9.2022, ha riformato la decisione, dichiarando l’insussistenza del credito. Ha ritenuto sufficiente, per impedire la decadenza, l’effettuazione del conguaglio entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione del trattamento. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di censura denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs. n. 148/2015, dell’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003 e dell’art. 1243 c.c. Secondo l’Istituto, rileverebbe anche la tempestiva trasmissione delle denunce mensili, poiché solo essa consentirebbe di verificare la corrispondenza tra contribuzione dovuta e importo conguagliato; in difetto, mancherebbe il presupposto di liquidità del credito su cui operare la compensazione.

La Corte ritiene il motivo infondato. L’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 prevede che l’integrazione sia anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsata dall’INPS o conguagliata secondo le norme sul conguaglio fra contributi e prestazioni. Il comma 3 stabilisce che il conguaglio debba avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

La fattispecie viene ricondotta al regime della compensazione impropria, già affermato da questa Corte per le ipotesi in cui il datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa, anticipa somme ai lavoratori nell’interesse dell’ente previdenziale e le detrae dai contributi dovuti (cfr. Cass. n. 14711 del 2007). Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e al tempo stesso del pagamento all’INPS della differenza, viene in rilievo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga.

Coordinando le due disposizioni, la decadenza è impedita quando il conguaglio è effettuato, con pagamento delle differenze contributive, entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre. La Corte aggiunge che la decadenza non opera neppure se il conguaglio è effettuato in misura erronea: l’errore incide sulla misura del debito, dando luogo a un adempimento parziale ex art. 1181 c.c. e a un residuo credito dell’INPS, ma non sul meccanismo della compensazione.

Quanto ai flussi UNIEMENS, le denunce mensili devono pervenire entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga e contengono i dati retributivi necessari al calcolo dei contributi. Esse sono però dichiarazioni di scienza che intervengono dopo il conguaglio e non concorrono al suo perfezionamento, che si realizza con il pagamento dei contributi. Diversamente dalla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., quella impropria prescinde dalla volontà delle parti e dalla consapevolezza dell’ente delle reciproche poste, rilevando il solo dato oggettivo del saldo contabile. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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