Indennità di coordinamento e passaggio in categoria DS nel comparto sanità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19373 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di comparto sanità, l’indennità di coordinamento di cui agli artt. 8 e 10 del CCNL 20.9.2001 non può essere riconosciuta al personale già inquadrato nella categoria D se non vi è stato l’effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento, costituendo l’attività di coordinamento una funzione autonoma e distinta da quelle che connotano la categoria di appartenenza. La funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo e deve essere dimostrata o accertata con atto formale riferito alla data dirimente del 31 agosto 2001. Il riconoscimento dell’indennità è presupposto fondante del passaggio in categoria DS, che l’art. 19 lett. b) del CCNL 19.4.2004 fa decorrere dal 1.9.2003 per chi fosse stato riconosciuto titolare di effettive funzioni di coordinamento a quella data. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una lavoratrice del comparto sanità, in servizio presso un’azienda sanitaria provinciale, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennità di coordinamento e il conseguente inquadramento nella categoria DS. La pretesa si fondava sull’asserito svolgimento di funzioni di coordinamento e su una serie di atti e certificazioni che, secondo la ricorrente, ne avrebbero attestato il possesso del requisito alla data del 31 agosto 2001.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi rigettavano la domanda, rilevando l’assenza di prova dello svolgimento effettivo delle funzioni di coordinamento alla data dirimente e la tardività di parte della produzione documentale. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, stante la loro connessione. Il terzo, che denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., è respinto: la sentenza impugnata, pur contestata nel merito, espone una linea argomentativa chiara, fondata sull’assenza di prova delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001 e sull’insussistenza di un automatismo tra posizione di coordinamento e passaggio alla categoria DS. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la pronuncia, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, secondo il principio espresso da Cass. n. 6758 del 2022 e da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.
La Corte corregge poi un’affermazione della sentenza di merito: è errato ritenere che il riconoscimento del diritto all’indennità di coordinamento non incida sull’inquadramento in categoria DS. L’art. 19 lett. b) del CCNL 19.4.2004 prevede dal 1.9.2003 il passaggio in categoria DS di chi fosse stato riconosciuto titolare di effettive funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001. La decisione sull’attribuzione della categoria DS ruota quindi attorno all’esistenza del diritto all’indennità.
Nel merito del primo motivo, la Corte richiama la disciplina degli artt. 7, 8 e 10 del CCNL 20.9.2001, finalizzata a razionalizzare gli inquadramenti tra le categorie C, D e DS. L’attribuzione dell’indennità di coordinamento in sede di prima applicazione richiede che si tratti di incarico comportante un effettivo coordinamento, concretamente in atto alla data dirimente; non basta una qualsiasi posizione denominata come di coordinamento. Il principio è già affermato da questa Corte e confermato da Cass. n. 14507 del 2019, secondo cui la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo e va dimostrata o accertata con atto formale.
Le censure sulla mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. sono inammissibili, poiché il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio di tali poteri deve allegare di averli specificamente richiesti nel giudizio di merito, circostanza non menzionata nel ricorso, secondo Cass. n. 22628 del 2019. Anche il motivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile: i documenti non sono riportati con completezza utile a farne apprezzare la decisività, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., e le deduzioni risultano perplesse e incomplete. Inconferente è infine il richiamo a un giudicato formatosi rispetto ad altro dipendente, poiché l’art. 2909 cod. civ. ne limita l’efficacia alle parti del giudizio. Venute meno le censure sull’indennità, manca il presupposto del riconoscimento della categoria DS. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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