Revoca della patente, scomputo del periodo di sospensione dal triennio (Cass. civ. Sez. II n. 19376 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del triennio previsto dall’art. 219, comma 3-ter, cod. strada per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca deve essere scomputato il periodo in cui la patente è stata sospesa dal Prefetto. I due provvedimenti, pur diversi per presupposti e natura, perseguono finalità di prevenzione generale e di tutela dell’incolumità pubblica, sicché la revoca opera come sanzione definitiva in progressione rispetto alla sospensione provvisoria e il cumulo dei periodi non è ragionevole. Il giudice di pace investito dell’opposizione al provvedimento di revoca è competente a conoscere della contestazione relativa alla decorrenza del triennio, quando il provvedimento abbia determinato la data di accertamento del fatto.
Il Fatto
Con ordinanza del 2019 la Prefettura dispose la revoca della patente di guida nei confronti di un automobilista, ritenuto responsabile della violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per avere condotto un autoveicolo in stato di ebbrezza cagionando un incidente stradale. Il provvedimento dava atto che a carico dell’interessato era già stata emessa una sospensione della patente della durata di dodici mesi e che il procedimento penale si era concluso con il proscioglimento per prescrizione del reato.
L’opposizione al giudice di pace fu respinta. In appello il Tribunale confermò il rigetto quanto alla revoca, ma accolse l’impugnazione sulla parte del provvedimento che subordinava il conseguimento di una nuova patente al decorso di tre anni dalla revoca, affermando che da quel termine andava scomputato il periodo di 206 giorni di sospensione già patita. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2-bis, e 224 cod. strada, sostenendo che il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto scomputare dal triennio il periodo di sospensione, in mancanza di una norma che lo autorizzasse, e che comunque i due provvedimenti sarebbero eterogenei, rispondendo la sospensione a interessi cautelari e la revoca a una funzione sanzionatoria.
La Corte ha respinto il ricorso su entrambi i profili. Quanto al primo, il provvedimento opposto non si era limitato a un richiamo generico all’art. 219, comma 3-ter, cod. strada, ma aveva indicato la data da cui decorreva il triennio; sussisteva dunque l’interesse dell’opponente a contestare quella parte del provvedimento per far dichiarare una decorrenza anteriore.
Nel merito la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di quella amministrativa, secondo cui ai fini del computo del triennio va considerato il periodo di sospensione. Il percorso muove dalla Cass. Sez. Un. pen. n. 20 del 2020, che, con riguardo alla sospensione applicata in sede penale, ha ritenuto ammissibile la detrazione del periodo presofferto in sede esecutiva.
Il principio è stato poi esteso al rapporto tra sospensione provvisoria prefettizia e successiva revoca dalla Cass. Sez. IV pen. n. 126 del 2020, secondo cui entrambe le misure sono adottate a fini di prevenzione generale, per impedire la reiterazione di condotte analoghe e tutelare l’incolumità pubblica, e non è ragionevole consentire il cumulo dei due periodi. Nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa, che ha più volte affermato la detrazione del periodo c.d. presofferto.
Il Collegio ha segnalato, inoltre, che lo stesso Ministero dell’Interno, con una circolare del 2020 adottata su parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto lo scomputo del periodo di sospensione antecedente la revoca, orientamento poi ribadito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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