Conflitto di giurisdizione su convenzione eolico: questioni patrimoniali al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 22359 del 03.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa all’attuazione di una convenzione sostitutiva di provvedimento amministrativo, di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., allorché il petitum sostanziale riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono a valle rispetto alla conclusione dell’accordo. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo resta esclusa quando la domanda non abbia direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. Il criterio discretivo va individuato nella natura della pretesa dedotta in giudizio e non nel titolo contrattuale che ne costituisce la fonte.
Il Fatto
La controversia trae origine da una convenzione stipulata nel 2012 tra un Comune e una società, avente ad oggetto la realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio comunale. La convenzione prevedeva, a carico della società, il versamento di un corrispettivo omnicomprensivo e forfetario, non avente natura compensativa. Insorti contrasti tra le parti, la società conveniva il Comune innanzi al Tribunale di Foggia per ottenere la declaratoria di nullità della convenzione e l’accertamento della non debenza delle somme pretese; il Comune, costituitosi, formulava domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale, con sentenza del 2019, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) e lett. o), cod. proc. amm. Il Comune riassumeva il giudizio innanzi al TAR Puglia, che sollevava d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, reputando la questione di carattere integralmente patrimoniale e non coinvolgente l’esercizio di poteri autoritativi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite risolvono il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già affermato, per una controversia ritenuta sovrapponibile, con la sentenza n. 4242 del 16 febbraio 2024, resa su analogo conflitto negativo sollevato d’ufficio.
In quella occasione la Corte aveva ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono a valle rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che, pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. Il principio è espressamente posto in adesione a Sezioni Unite n. 20464 del 24 giugno 2022.
Applicando tale criterio alla fattispecie, il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione. Da un lato il Comune ha agito in riconvenzionale per ottenere l’adempimento delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla società con la convenzione; dall’altro la società, al contrapposto fine di neutralizzare la pretesa a contenuto patrimoniale, ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità della convenzione stipulata inter partes.
Si controverte, dunque, in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’amministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti. Ne consegue la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse. Il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.