Motivazione analitica legittima acquisto partecipazioni e affidamento in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 307 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo sulla motivazione degli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica che l’atto deliberativo contenga una motivazione analitica in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di profili di aiuti di Stato. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni indimostrate, ma può ritenersi soddisfatto anche quando la motivazione sia sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. Nell’ipotesi di acquisizione di una partecipazione in società già costituita, l’Amministrazione è tenuta a esaminare gli ultimi bilanci per escludere perdite reiterate e a verificare il rispetto degli indici dell’art. 20 del TUSP.
Il Fatto
Il comune di Massalengo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 4 agosto 2025, avente ad oggetto l’acquisto di partecipazioni sociali in CEM Ambiente S.p.A. e l’affidamento in house providing alla stessa società della gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata.
L’operazione prevede l’acquisto di azioni di nuova emissione, a seguito di aumento di capitale riservato, per un valore complessivo corrispondente al conferimento in natura di un centro di raccolta comunale. La società è a totale capitale pubblico locale e gestisce il servizio per conto di numerosi Comuni soci. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, con richiesta di parere sul soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge n. 118/2022, che ha istituito un’attività di controllo sulla motivazione degli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie. I parametri di controllo consistono, a seconda dei casi, in una verifica di conformità a legge o in una verifica di conformità ai canoni di sana gestione finanziaria.
Il rispetto degli indici va rapportato all’onere motivazionale incombente sull’Amministrazione. Tale onere non può ritenersi assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni indimostrate, ma può considerarsi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale. La norma richiede la verifica di quattro aspetti: necessità della società per le finalità istituzionali; ragioni e finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della gestione diretta o esternalizzata; compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che la motivazione collega l’acquisto alla gestione del servizio pubblico di igiene urbana, qualificato come attività di pubblico interesse dall’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e dà conto delle modalità di gestione precedenti e della scadenza del contratto in corso.
Sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, in caso di acquisizione di una partecipazione in società già costituita, l’Ente deve esaminare gli ultimi bilanci e verificare il rispetto degli indici dell’art. 20 del TUSP (ex multis, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 161/2022/PAR, n. 188/2024/PASP e n. 202/2024/PASP). Nel caso di specie la delibera argomenta la solidità economica della società, l’assenza di esercizi in perdita e la congruità dell’organigramma, comparando le alternative dell’autoproduzione e dell’esternalizzazione.
La Corte reputa adeguata la motivazione anche sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, per il richiamo alle economie di scala e ai vantaggi organizzativi dell’affidamento in house, e ritiene attestata l’assenza di elementi riconducibili ad aiuti di Stato. Verificati gli adempimenti in materia di consultazione pubblica e le prescrizioni dell’art. 8 del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione conclude per la sufficienza e adeguatezza della motivazione e rende parere positivo.
Nota della Redazione
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