Responsabilità contabile del funzionario doganale per falsi visti e evasione di accise (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il funzionario dell’ufficio doganale che rediga attestazioni false di uscita delle merci dal territorio dell’Unione, utilizzando abusivamente la postazione e le credenziali di un collega, è responsabile del danno erariale corrispondente all’intero importo dei tributi evasi, quando l’Amministrazione non abbia recuperato alcunché dai soggetti passivi d’imposta. Tra giudizio penale e giudizio contabile non sussiste pregiudizialità in senso tecnico, ma rapporto di reciproca indipendenza: il giudice contabile procede ad autonomo accertamento dei fatti e non dispone la sospensione necessaria del processo. La natura dolosa delle condotte accertate esclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura contabile conviene in giudizio un impiegato dell’Ufficio delle dogane, contestandogli un danno erariale di euro 2.117.362,63 per mancate entrate tributarie. L’addebito riguarda l’emissione di quindici visti uscire falsi, relativi ad altrettante bollette di esportazione di prodotti alcolici in regime di sospensione dei diritti di accisa, destinati a Paesi extra-UE.

Le attestazioni, riferite al periodo novembre 2017 – aprile 2018, certificavano partenze mai avvenute: le merci non risultano mai giunte alla dogana del Punto Franco Nuovo né imbarcate. Il convenuto, secondo l’accusa, avrebbe redatto i falsi accedendo abusivamente al computer e alle credenziali di un collega, rimasto estraneo ai fatti. La difesa nega ogni addebito e invoca, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di sospensione. L’art. 106, comma 1, cod. giust. cont. ammette la sospensione necessaria solo in presenza di un giudizio pregiudiziale che costituisca il necessario antecedente della decisione. Tra processo penale e processo contabile non ricorre pregiudizialità in senso tecnico, ma autonoma separazione, come già affermato dalle Sezioni Riunite n. 9/2018. L’opposizione del pubblico ministero preclude, altresì, il ricorso alla sospensione facoltativa del comma 2, che presuppone il consenso di tutte le parti.

Nel merito, la Corte ritiene non contestata la falsità delle attestazioni né la quantificazione del danno. Il punto decisivo è l’attribuzione delle condotte. Il Collegio la fonda su un complesso di elementi: il convenuto e il collega condividevano la stanza e svolgevano i medesimi turni; le videoregistrazioni del giugno 2018 lo mostrano accedere ripetutamente alla postazione del collega, consultarne l’account personale e cancellare la cronologia degli spostamenti, così da sopprimere la prova dell’assenza del collega nel giorno di redazione dei visti falsi.

La difesa oppone una perizia che denuncia la mancanza di hash e metadati. Il Collegio la giudica insufficiente: le registrazioni provengono dalla Procura della Repubblica e nessun elemento induce a dubitarne l’integrità. Analogo rilievo vale per l’assenza in servizio in una delle date: non esclude l’accesso all’ufficio. Le istanze istruttorie difensive sono respinte perché irrilevanti.

Ulteriore conferma proviene dagli esiti penali: l’assoluzione definitiva del collega e la condanna del convenuto, in primo grado, per accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter cod. pen., oltre al licenziamento disciplinare. Il Collegio accerta così la responsabilità dell’unico autore materiale dei falsi.

Sul quantum, l’importo è maggiorato di rivalutazione monetaria dal 18.04.2018 al deposito e degli interessi legali successivi. La natura dolosa esclude il potere riduttivo, secondo l’orientamento della stessa Sezione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *