Indennità per mancato gradimento al subentro del figlio è reddito imponibile (Cass. civ. Sez. II n. 8507 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità che la preponente corrisponde all’agente cessante per il mancato gradimento al subentro del figlio in agenzia, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di Esclusiva del Marchio, costituisce reddito di lavoro autonomo ed è soggetta a ritenuta d’acconto. Decisivo è il dato oggettivo che la prestazione è erogata al momento della chiusura del rapporto di agenzia: il mancato gradimento del figlio assume valenza indennitaria per l’agente solo con la cessazione del rapporto, rispetto al quale l’indennità è strettamente dipendente. Irrilevante è la qualificazione data dal giudice di merito come ristoro del danno, quando la somma sia corrisposta a chiusura del rapporto.
Il Fatto
La società preponente aveva trattenuto dall’importo dovuto all’agente, a titolo di quota dell’indennità supplementare per mancato gradimento e in forza dell’Accordo Nazionale Agenti e dell’Accordo di Esclusiva del Marchio, la somma di Euro 30.000,00 a titolo di ritenuta d’acconto sul pagamento di Euro 150.000,00.
L’agente aveva proposto opposizione all’esecuzione, accolta in primo grado. La Corte d’appello di Torino ha riformato la decisione, dichiarando che l’agente non aveva diritto di procedere all’esecuzione per tale importo e condannandolo alla restituzione del ricevuto. L’agente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 6 e 53 d.P.R. n. 917/1986.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che l’indennità non costituisse componente reddituale, ma ristoro di un danno da mancata chance o di un danno morale, quindi non imponibile ai sensi dell’art. 6 TUIR, che elenca tassativamente le categorie reddituali. A sostegno richiamava Cass. 3632/2019.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Gli argomenti sul ristoro del danno subito dall’agente per il mancato gradimento del figlio non rilevano: l’indennità è corrisposta al momento della chiusura del rapporto di agenzia, secondo la specifica previsione dell’art. 7 dell’Accordo di Esclusiva del Marchio.
Da tale circostanza si desume che il mancato gradimento assume valenza indennitaria per l’agente solo al momento della cessazione del rapporto. L’indennità corrisposta dalla preponente all’agente cessante costituisce quindi reddito imponibile ai fini Irpef ed è assoggettata a ritenuta di acconto, in quanto strettamente dipendente dal rapporto di lavoro.
La Corte ha dato continuità a Cass. Sez. 5 n. 1768 del 23.01.2019, Rv. 652634-01, che aveva già qualificato come reddito imponibile le somme ritenute dal giudice di merito destinate al ristoro del danno, ma corrisposte a chiusura del rapporto di agenzia. Nello stesso senso ha richiamato Cass. Sez. 1 n. 5095 del 09.06.1997, Rv. 505012-01.
L’indennità rientra quindi tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite da persone fisiche che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ratione temporis applicabile, sono considerate redditi di lavoro autonomo e soggette alla ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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