Delega di firma sull’avviso di accertamento: prova a carico dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 8505 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è requisito di validità dell’atto, la cui carenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. In caso di contestazione specifica del contribuente sui requisiti di legittimazione del sottoscrittore, incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza della delega di firma, trattandosi di documento già in suo possesso e in applicazione del principio di vicinanza alla prova. Non è sufficiente la sola menzione degli estremi della delega nell’atto impositivo, né può pretendersi dal contribuente la prova negativa della sua insussistenza. La prova può essere fornita dall’Ufficio anche nel secondo grado di giudizio, poiché la presenza o meno della sottoscrizione non attiene alla legittimazione processuale.

Il Fatto

Con due separati avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate contestava a una società, per gli anni 2011 e 2012, maggiori redditi derivanti dalla mancata contabilizzazione di ricavi, dall’indebita deduzione di costi e di perdite. Gli atti impositivi muovevano da un processo verbale di constatazione.

La società impugnava entrambi gli atti, lamentando in via preliminare il difetto di sottoscrizione per assenza di delega in capo al firmatario e, nel merito, la neutralità dell’accertamento rispetto a operazioni tra consolidate, l’inesistenza di maggiori ricavi e la legittimità delle deduzioni. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi; la C.t.r. confermava. La società ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. La ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di notifica alla controricorrente della documentazione sopravvenuta relativa alla definizione agevolata. Tuttavia, poiché il giudizio introdotto dalla consolidante sul medesimo atto impositivo per il 2011 era stato dichiarato estinto per definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, il giudizio va dichiarato estinto quanto a quell’avviso, applicandosi tra società consolidate il principio secondo cui la definizione perfezionata dal coobbligato solidale giova agli altri coobbligati.

Quanto all’anno 2012, il secondo motivo è logicamente preliminare, prospettando un error in procedendo per vizio di motivazione. La Corte lo ritiene infondato: la C.t.r. ha chiaramente esposto la propria ratio decidendi, ritenendo sufficiente la menzione della delega nell’atto e ponendo a carico del contribuente la prova negativa.

È invece fondato il primo motivo. L’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di contestazione incombe all’Agenzia dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega, trattandosi di documento già nella sua disponibilità. La distribuzione dell’onere della prova non ammette eccezioni.

La Corte richiama il mutato orientamento in tema di delega di firma, che reputa irrilevante la mancata indicazione del nominativo del delegato e della durata, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita. Resta però fermo che, di fronte a una contestazione specifica del contribuente, l’Amministrazione deve provare la sussistenza dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore. Tale prova è possibile anche in appello, poiché la presenza della sottoscrizione non incide sulla legittimazione processuale.

La C.t.r. non si è attenuta a questi principi: pur essendo stata contestata la mancata produzione della delega, ha ritenuto sufficiente la sua menzione e ha addossato al contribuente la prova negativa. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente al primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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