Indennità di mensa non retributiva salva diversa previsione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8092 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di mensa e la prestazione pecuniaria sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio non hanno natura ontologicamente retributiva e non rientrano nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La disciplina dettata dall’art. 6 d.l. n. 333/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992, ha valore di norma di interpretazione autentica e opera con efficacia retroattiva. Ne consegue che detti emolumenti sono computabili ai fini del TFR soltanto quando i contratti collettivi nazionali o aziendali ne abbiano espressamente riconosciuto il valore retributivo, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del decreto. È irrilevante, ai fini dell’esclusione, che il servizio mensa sia stato o meno effettivamente istituito, poiché il criterio discretivo risiede nella natura dell’emolumento e nella volontà collettiva, non nell’organizzazione aziendale.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente di una struttura sanitaria con qualifica di livello D6 del CCNL Comparto Sanità, ha agito per ottenere differenze retributive sul trattamento di fine rapporto. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la struttura al pagamento di una somma al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’Appello ha respinto l’appello della struttura, confermando la somma riconosciuta in primo grado nonostante la nuova consulenza tecnica indicasse un importo parzialmente superiore.
La struttura ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi. La lavoratrice è rimasta intimata. Il ricorso investe, tra l’altro, la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, il calcolo delle somme al lordo delle trattenute e l’inclusione dell’indennità di mensa nella base di computo del TFR.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, trattati congiuntamente perché relativi alla valutazione della consulenza tecnica, sono dichiarati inammissibili. La Corte ricorda che, in presenza di due successive e contrastanti consulenze, l’adesione al parere del consulente che ha operato per ultimo esclude il vizio di motivazione, ove il secondo parere delinei il percorso logico seguito ed escluda la rilevanza di elementi di segno contrario. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico, nozione nella quale non rientra la consulenza recepita dal giudice.
Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte osserva che essa è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice.
I motivi quarto e quinto, sulla determinazione delle somme al lordo, sono dichiarati infondati. La Corte conferma il principio secondo cui il calcolo delle differenze retributive e di TFR deve avvenire sempre al lordo, e ritiene congruamente motivata la decisione impugnata in ordine alla veste di sostituto d’imposta conservata dal datore per l’imposta sulla rivalutazione.
I motivi sesto e settimo, sul giudicato esterno e sul principio di non contestazione, sono dichiarati inammissibili. La deduzione dell’esistenza di un giudicato non può prescindere dal deposito, in sede di legittimità, della sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità a opera della cancelleria, adempimento del tutto omesso.
L’ottavo motivo è invece accolto per quanto di ragione. La Corte richiama i propri precedenti secondo cui il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Tali precedenti non distinguono in base all’effettiva istituzione del servizio, ma si concentrano sulla natura dell’emolumento. La Corte d’Appello ha quindi male interpretato la disciplina del 1992: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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