Esclusa esenzione IVA per viaggi studio con didattica di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 16480 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di istruzione e formazione linguistica rese nell’ambito di viaggi studio non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 quando la didattica sia svolta all’estero da soggetti terzi e l’operatore assuma l’incarico di rendere disponibili al cliente, in nome proprio, un complesso di servizi di trasporto, vitto, alloggio e formazione. In tale ipotesi il rapporto non si esaurisce nello schema del mandato, ma integra un’attività di intermediazione imprenditoriale riconducibile al regime speciale del margine previsto dall’art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, corrispondente agli artt. 306 della Direttiva n. 2006/112/CE e 26 della sesta direttiva. Ne deriva l’inapplicabilità dell’esenzione invocata, restando l’accertamento sulla natura dei servizi riservato al giudice di merito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2013, con il quale erano rideterminati i tributi reddituali e l’IVA dovuti per le attività di organizzazione di viaggi studio e soggiorni linguistici. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando in particolare la mancata applicazione del regime di esenzione IVA e la qualificazione delle prestazioni accessorie come assorbite da quella didattica. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente per la loro connessione. La Corte rileva che il giudice di appello ha accertato in fatto la presenza di un pacchetto turistico omnicomprensivo, comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, formazione linguistica e attività collaterali, qualificato come servizio riconducibile a un’attività imprenditoriale di intermediazione, poiché la didattica era svolta all’estero da soggetti terzi e non da strutture riconducibili alla società.

La Corte richiama i principi unionali, confermando che spetta al giudice nazionale accertare, alla luce degli obblighi contrattuali dell’operatore, se le operazioni principali siano svolte direttamente dalla società. Qualora il cliente abbia conferito alla contribuente l’incarico di rendere disponibili prestazioni di istruzione e, in via secondaria, di viaggio, vitto e alloggio, la fattispecie esce dal campo di applicazione dell’esenzione.

Le prestazioni dedotte non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla formazione offerta. Esse si collocano nel regime speciale di cui all’art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che deroga alle regole generali e trova il proprio fondamento nell’art. 306 della Direttiva n. 2006/112/CE. Viene richiamata la giurisprudenza unionale sulla necessità che il regime particolare sia applicato solo quando l’operatore acquisti le prestazioni da terzi in nome proprio.

Il terzo motivo, con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il quinto motivo, relativo alle attività svolte in Italia, è infondato: la pronuncia impugnata ha preso posizione, sia pure sinteticamente, anche sulle operazioni in questione. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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