Vittima del dovere: status imprescrittibile, prescrittibili i benefici economici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29683 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status. Dall’status deriva l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non l’imprescrittibilità dei benefici economici che in esso trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, soggetti alla disciplina dell’art. 2934 cod. civ. Il diritto all’assistenza psicologica è ricompreso nella nozione di status e, non concretandosi in sé in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria, va fatto valere nei confronti dell’amministrazione legittimata a contraddire, ovvero il Ministero dell’Interno, e non delle ASL.

Il Fatto

Un maresciallo aveva ottenuto il riconoscimento, in primo grado, dello status di vittima del dovere, con il connesso diritto ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2046/2024, aveva confermato in parte la pronuncia, precisando che lo status era imprescrittibile e che la prescrizione riguardava le sole pretese creditizie collegate, come l’assegno mensile vitalizio.

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dal controricorrente. Dopo la richiesta di decisione del Ministero rispetto alla proposta di definizione anticipata, la causa è stata assegnata all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2934 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto imprescrittibile il diritto all’accertamento dello status di vittima del dovere. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento in materia.

Secondo il consolidato indirizzo richiamato nel provvedimento, dallo status deriva l’imprescrittibilità dell’azione diretta al suo accertamento, ma non quella dei benefici economici che nello status trovano il presupposto. I ratei delle prestazioni assistenziali restano pertanto soggetti a prescrizione. Il ricorso e la memoria del Ministero non hanno offerto censure idonee a superare tali argomenti.

Il secondo motivo lamentava la mancata declaratoria di carenza di legittimazione passiva quanto al diritto all’assistenza psicologica, prestazione afferente alle aziende sanitarie locali. Anche tale motivo è stato respinto. La Corte ha chiarito che il diritto all’assistenza psicologica non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria: solo in tal caso si porrebbe il tema della legittimazione delle ASL.

Il diritto all’assistenza rientra invece nella nozione di status, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni, comprese quelle sanitarie. Il riconoscimento dello status, cui è intranea l’assistenza psicologica, va quindi richiesto nei confronti dell’amministrazione legittimata a contraddire, cioè il Ministero dell’Interno. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., per essere il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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