Inammissibile il ricorso contro il Ministero delle finanze nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9368 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, a seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze già facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvenuto ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999 e operativo dal 01.01.2001, l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero delle finanze. Il ricorso che cumuli, con argomenti inscindibili, censure di violazione di legge e vizi di motivazione è parimenti inammissibile, per difetto di specificità e per la mancata trattazione separata delle singole doglianze.
Il Fatto
Due contribuenti impugnavano due cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2011. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, rilevando che gli avvisi di liquidazione erano stati regolarmente notificati e non impugnati, che le cartelle erano adeguatamente motivate e che la loro notificazione a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione era legittima.
Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi. Resistevano con separati controricorsi l’Agenzia delle entrate e la società di riscossione; rimaneva intimato il Ministero delle finanze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione pregiudiziale di legittimazione passiva. Per effetto del trasferimento alle Agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, disposto dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999 e operativo dal primo gennaio 2001, l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze, in linea con i precedenti richiamati dalla stessa Corte.
Nel merito, i primi tre motivi denunciano la motivazione apparente della sentenza impugnata sotto molteplici profili: la regolare notificazione degli avvisi di accertamento, la notificazione delle cartelle a mezzo posta e la mancata specificazione del calcolo degli interessi. La Corte li ritiene inammissibili: i ricorrenti non formulano la corretta censura di error in procedendo e cumulano, con argomenti non scindibili, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in contrasto con il principio della trattazione separata delle singole censure.
La Corte rileva inoltre un difetto di specificità. Quanto al primo motivo, a fronte dell’accertamento del giudice di appello sulla regolare notificazione degli avvisi, i contribuenti non chiariscono le ragioni dell’asserita irregolarità né trascrivono o allegano le relate di notificazione. Quanto al secondo, la motivazione della Commissione regionale è esaustiva e corretta, poiché la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Quanto al terzo, i ricorrenti non trascrivono né allegano le cartelle, impedendo la valutazione sulla congruità della loro motivazione.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per una duplice ragione: da un lato, scontano il medesimo cumulo di censure; dall’altro, non si confrontano con l’accertamento della sentenza impugnata, secondo cui le doglianze di merito erano precluse dalla mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero delle finanze e rigettato nei confronti degli altri resistenti, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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