Indennità rischio radiologico: il giudizio della Commissione non è preclusivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11665 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo espresso dalla Commissione di valutazione del rischio radiologico di cui all’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 270/1987 non è preclusivo dell’azione giudiziale volta a far accertare, nei confronti del datore di lavoro, i presupposti dei benefici indennitari previsti dalla disciplina sulle radiazioni ionizzanti. L’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo per il recupero biologico, previsti dall’art. 1 legge n. 460/1988 e dalla contrattazione collettiva, hanno funzione indennitaria e, al ricorrere dei presupposti, costituiscono diritti soggettivi dei lavoratori. Alla decisione della Commissione non può pertanto riconoscersi portata costitutiva, restando il relativo accertamento superabile dal contrario accertamento svolto in sede giudiziale. Fuori dal personale medico e tecnico di radiologia, per il quale opera la presunzione assoluta, il lavoratore deve provare l’esposizione qualificata, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata. L’accertamento di tale abitualità ben può essere demandato al consulente tecnico d’ufficio, nei limiti dei fatti consequenziali e nel rispetto del contraddittorio.
Il Fatto
Alcuni infermieri strumentisti di sala operatoria hanno agito nei confronti dell’azienda sanitaria datrice di lavoro per ottenere l’indennità di rischio radiologico e lo speciale congedo aggiuntivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione in esito a c.t.u., ha riconosciuto il diritto sul presupposto che i lavoratori svolgessero abitualmente l’attività professionale in zona classificata come controllata dagli atti aziendali sui rischi, ritenendo non dirimente il contrario parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico.
Per gli altri lavoratori l’appello è stato disatteso, con conferma del rigetto, perché dagli accertamenti peritali era emerso un ruolo solo preparatorio o la partecipazione a un numero assai limitato di interventi. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi; i lavoratori la cui domanda era stata accolta hanno resistito con controricorso, gli altri sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della portata del giudizio della Commissione. L’indennità e il congedo aggiuntivo, già previsti dall’art. 1 legge n. 460/1988, dalla legge n. 537/1993 e dalla contrattazione collettiva, sono prestazioni con funzione indennitaria che attribuiscono benefici interni al rapporto di lavoro. Si tratta di situazioni che, al ricorrere dei presupposti, hanno piena natura di diritti soggettivi, rispetto ai quali non viene in gioco alcun potere amministrativo discrezionale capace di attribuire portata costitutiva alla decisione della Commissione.
Su tale premessa il Collegio ritiene superato il pregresso indirizzo di Cass. n. 8660/2012, secondo cui la verifica delle singole situazioni concrete da parte della Commissione rivestirebbe carattere costitutivo. Già Cass. n. 17116/2015, nell’affermare che il lavoratore ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata, aveva tracciato un assetto inconciliabile con una portata costitutiva della valutazione amministrativa, che può essere superata dal contrario accertamento giudiziale. Il giudizio negativo della Commissione non è dunque in alcun modo preclusivo dell’azione.
Quanto all’onere probatorio, fuori dal personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 460/1988, l’indennità presuppone un rischio effettivo, non occasionale né temporaneo, analogo a quello del personale di radiologia. Il lavoratore deve provare l’esposizione qualificata secondo i criteri del d.lgs. n. 230/1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata. La legge ha posto una sostanziale equiparazione tra abituale attività in zona controllata e assorbimento annuo delle radiazioni, sicché il sanitario può dedurre l’uno o l’altro aspetto della medesima situazione.
Il ricorso all’indagine peritale è legittimo. Il provvedimento che dispone la c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da specifiche cognizioni tecniche; il consulente, nei limiti delle indagini commessegli, può accertare i fatti consequenziali necessari a rispondere ai quesiti. La Corte valorizza inoltre l’ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., che si riverbera sui poteri del c.t.u. Irrilevanti le censure sull’onere probatorio, poiché esso è stato posto a carico dei lavoratori ed è stato ritenuto assolto.
Inammissibili i motivi sulla valutazione delle prove, tesi a ottenere una revisione del convincimento di fatto. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata dal grado di complessità giuridica e istruttoria, valorizzabile alla luce di Corte cost. n. 77/2018, che ha esteso le ipotesi di compensazione alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le spese di c.t.u., incombente unitario, sono state correttamente poste a carico dell’azienda, in via del tutto prevalente causante. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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