Pronta disponibilità e assenze per ferie e malattia nel computo dello straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16147 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo dell’orario normale di lavoro, le assenze per ferie e per malattia concorrono a colmare il debito orario settimanale del lavoratore, in forza di una fictio iuris imposta dalla tutela costituzionale e comunitaria del riposo e della salute. Ne consegue che le ore di effettiva prestazione rese dal dipendente in regime di pronta disponibilità, ove superino l’orario normale così determinato, devono essere retribuite come lavoro straordinario o compensate con recupero orario, senza che le assenze legittime possano essere trattate come inadempimento dell’obbligo temporale. L’art. 6 del d.lgs. n. 66 del 2003, che esclude ferie e malattia dal computo, opera solo ai fini della media settimanale di cui all’art. 4 e non dell’orario normale fissato dall’art. 3. La direttiva 2003/88/CE, che pure qualifica come orario di lavoro il tempo di reperibilità attiva, non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia, rimessa al diritto nazionale e alla contrattazione collettiva.
Il Fatto
Un infermiere dipendente di una società sanitaria privata ha agito in giudizio per ottenere la retribuzione come lavoro straordinario delle ore rese in regime di pronta disponibilità oltre l’orario normale, calcolato computando anche le assenze per ferie e malattia. Il Tribunale e, in sede di appello, la Corte d’Appello di Bari hanno accolto la pretesa, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate per il periodo dal 2002 al 2008.
La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, sostenendo che le assenze per ferie, malattia e permessi non concorrono a formare il debito orario e che, quindi, le ore di pronta disponibilità possono qualificarsi straordinarie solo se l’orario normale sia superato da prestazioni effettivamente eseguite.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi, trattati congiuntamente, ruotano attorno all’interpretazione dell’art. 60 del c.c.n.l. del personale non medico delle strutture sanitarie private 2002-2005. La norma prevede un’indennità per la pronta disponibilità “in attesa” e stabilisce che, in caso di chiamata, l’attività prestata sia computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario a richiesta dell’interessato.
La Corte muove dalla nozione europea di orario di lavoro. La direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia adottano un approccio binario: il tempo del lavoratore è lavoro o riposo. Nella reperibilità passiva costituisce orario di lavoro solo il tempo di prestazione effettiva, poiché il dipendente può dedicarsi ai propri interessi; nella reperibilità attiva, con chiamata e raggiungimento del presidio, l’attività resa integra pienamente l’orario di lavoro.
Sul piano retributivo, richiamando la giurisprudenza europea (sentenza 9 marzo 2021, causa C-580/19), la Corte ricorda che la direttiva non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia, rimessa al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle decisioni del datore. Non osta, quindi, che periodi di lavoro effettivo e periodi di sola disponibilità ricevano trattamenti economici differenti.
Il nodo centrale è la definizione di orario normale. L’art. 3 del d.lgs. n. 66 del 2003 fissa in 40 ore settimanali l’orario normale, mentre l’art. 4 demanda ai contratti collettivi la durata massima, con il limite di 48 ore medie. Il debito orario si considera adempiuto sia con l’esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione, come ferie e malattia. Il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti impone di equiparare tali assenze all’adempimento, altrimenti vanificandosi la tutela del riposo e della salute.
La Corte respinge la tesi datoriale secondo cui l’art. 6 del d.lgs. n. 66 del 2003, escludendo ferie e malattia dal computo, varrebbe anche per l’orario normale. L’espresso richiamo all’art. 4 e non all’art. 3 dimostra che l’esclusione opera solo per la media settimanale. Trattare le assenze legittime come inadempimento estenderebbe l’orario normale oltre il confine di legge, comprimendo lo spazio dello straordinario e i connessi oneri retributivi.
Il sesto e il settimo motivo, esaminati insieme, sono infondati: il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, riferibile alle sole domande di merito. Le censure sulla valutazione delle prove sono inoltre inammissibili per la disciplina della doppia conforme di merito. L’ultimo motivo, sul regolamento delle spese, è inammissibile perché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa.
Nota della Redazione
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