Compenso incentivante ICI: interpretazione regolamentare e diritto del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10318 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice può interpretare la disciplina regolamentare comunale in materia di compenso incentivante connesso alla riscossione dell’ICI alla luce della ratio della successiva disciplina collettiva, anche se quest’ultima sia stata prodotta in appello. Si tratta di norme di diritto conoscibili e valutabili direttamente dal giudice, senza necessità di provocare sul punto il contraddittorio delle parti. La questione interpretativa della normativa regolamentare costituisce, infatti, oggetto già del giudizio, essendo stata posta dalla parte appellata a fondamento della contestazione della pretesa. Ne deriva che il ricorrente non può invocare la nullità della decisione per error in procedendo quando la questione del quantum non sia stata sottoposta a contraddittorio, ove essa non costituisca questione nuova ma mero esito dell’esame del dedotto.

Il Fatto

Un dipendente comunale, unico addetto all’ufficio tributi in qualità di responsabile, agisce nei confronti dell’Ente locale per ottenere il compenso incentivante previsto dagli artt. 10 e 11 del regolamento comunale sull’ICI, per gli anni 2000, 2001 e 2002, a fronte dell’attività di liquidazione e riscossione del tributo.

La Corte d’Appello di Salerno, confermando la decisione di primo grado, rigetta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ente, ma accoglie solo in parte la domanda, riconoscendo un importo inferiore a quello richiesto. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i quattro motivi come un percorso unitario. Il ricorrente sostiene l’inapplicabilità della disciplina collettiva che, secondo la Corte territoriale, avrebbe sostituito la normativa regolamentare (primo e secondo motivo), e afferma la validità di quella disciplina regolamentare, non suscettibile di lettura difforme dal dato letterale, con conseguente determinazione dell’incentivo in misura proporzionale al corrispettivo riscosso.

Da questa premessa derivano il terzo e il quarto motivo: l’error in procedendo per non aver sottoposto al contraddittorio la questione del quantum, e la preclusione per la produzione tardiva dei contratti collettivi da parte dell’Ente rimasto contumace in primo grado.

Nel rigettare il ricorso, la Corte afferma che l’interpretazione della normativa regolamentare, cui il giudice di appello fa esclusivo riferimento come disciplina applicabile, ben poteva desumersi dalla ratio della successiva disciplina collettiva. Quest’ultima è stata richiamata e prodotta dall’Ente nel gravame per contestare la fondatezza della pretesa, il che è stato ritenuto ammissibile e condivisibile dal giudice di merito.

Il passaggio centrale attiene alla qualificazione delle norme. Trattandosi di norme di diritto, esse sono conoscibili e valutabili in via diretta dal giudice, senza necessità di provocare sul punto il contraddittorio delle parti. La questione interpretativa della normativa regolamentare era già oggetto del giudizio ed era suscettibile di contraddittorio, poiché posta dall’Ente appellato a fondamento della contestazione della pretesa.

La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori. Dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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