Controllo investigativo datoriale legittimo se diretto a atti illeciti del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8710 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo del datore di lavoro mediante agenzia investigativa è legittimo quando è finalizzato ad accertare comportamenti del lavoratore suscettibili di rilievo penale o idonei a integrare attività fraudolente e fonti di danno per il datore stesso. Il divieto posto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 non preclude l’intervento esterno, purché esso non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata all’imprenditore. La nozione di patrimonio aziendale va intesa in senso esteso, comprendendo anche l’immagine esterna e la reputazione dell’azienda presso il pubblico. La riferibilità del controllo allo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito. È pertanto legittimo il licenziamento disciplinare fondato su condotte fraudolente accertate tramite investigazione delegata dopo il sorgere del sospetto datoriale.

Il Fatto

La società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ha intimato il licenziamento a un lavoratore addetto al ritiro porta a porta, contestando la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 in materia di pause intermedie. Il dipendente, durante il turno svolto fuori dall’azienda, si era trattenuto presso pubblici esercizi per periodi eccedenti ampiamente quanto previsto dalla disciplina legale e contrattuale.

Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno ritenuto legittimo il recesso, valorizzando gli esiti di una relazione investigativa, l’analisi del sistema GPS installato sui mezzi e le deposizioni dei testimoni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 300 del 1970 e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ammesso il ricorso a soggetti esterni in presenza di un mero inadempimento contrattuale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione giuridica centrale: se il controllo delegato ad agenzia investigativa sia ammissibile soltanto in presenza di condotte illecite del lavoratore, e non anche di fronte a un semplice inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Il ricorrente sosteneva che le pause eccedenti integrassero un mero inadempimento, con conseguente illegittimità del controllo esterno.

Il Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare l’intervento dei preposti alla tutela del patrimonio aziendale, non precludono il ricorso ad agenzie investigative, purché non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa riservata all’imprenditore. L’intervento si giustifica non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, come affermato in Cass. n. 3590 del 2011 e Cass. n. 8373 del 2018.

La Corte precisa che il controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione, richiamando Cass. n. 9167 del 2003 e, tra le più recenti, Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024. Viene ribadito il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare l’adempimento delle prestazioni anche tramite personale esterno, indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire occultamente, senza che vi ostino il principio di correttezza e buona fede né il divieto dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.

La motivazione valorizza inoltre l’accezione estesa di patrimonio aziendale, che comprende non solo i beni materiali ma anche l’immagine e la reputazione dell’azienda presso il pubblico, come affermato in Cass. n. 23985 del 2024 e Cass. n. 2722 del 2012. Nella specie, il controllo era diretto ad accertare comportamenti illeciti, suscettibili di rilievo penale e idonei a raggirare il datore di lavoro, non le modalità di adempimento della prestazione. La riferibilità del controllo all’attività lavorativa costituisce, del resto, indagine di fatto riservata al giudice del merito, secondo Cass. n. 22051 del 2024.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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