Diniego all’interpello disapplicativo sulle società di comodo è impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 18571 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare il diniego opposto dall’Amministrazione all’interpello disapplicativo sulla disciplina delle società non operative, poiché con tale atto l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, rispetto alla quale sussiste l’interesse ad una pronuncia di accertamento. Nel merito, la disapplicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 richiede la dimostrazione di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi; non integra tale requisito il mancato ottenimento di autorizzazioni amministrative rimesse a valutazioni discrezionali, né la conservazione in vita per anni di una società che neppure prospetti di intraprendere attività d’impresa. La verifica sul corretto adempimento degli obblighi degli amministratori non coinvolge le scelte di merito dell’imprenditore.

Il Fatto

Una società presentava nel 2014 istanza di interpello disapplicativo per l’anno d’imposta 2013, deducendo l’impossibilità di conseguire ricavi per causa di forza maggiore. Il patrimonio sociale era costituito da un unico immobile, acquistato nel 2003 per essere destinato a struttura ricettizio-assistenziale; dopo un parere favorevole della ASL nel 2004, la Regione aveva negato nel 2005 l’autorizzazione all’inizio dell’attività. La società aveva tentato senza esito di locare o vendere il bene.

L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, rilevando il venir meno dello scopo sociale e l’assenza di iniziative prospettate. La società impugnava il diniego; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo il diniego impugnabile e provata la situazione oggettiva di impossibilità. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: l’elencazione dell’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude l’impugnazione di atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Il diniego sull’istanza di disapplicazione ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 è dunque atto impugnabile, pur senza efficacia vincolante. Richiama Cass. sez. VI-V n. 3775 del 2018, Cass. sez. V n. 1230 del 2020 e Cass. sez. V n. 2634 del 2023. Il motivo è respinto.

Sul secondo motivo, la Corte accoglie la censura dell’Agenzia. La disciplina di riferimento è quella dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis, che richiede la presenza di oggettive situazioni impeditive dei ricavi, senza il requisito ulteriore della straordinarietà. Il giudice di merito non ha però indicato quali fossero le circostanze oggettive ostative.

Il mancato conseguimento di autorizzazioni amministrative non costituisce di per sé circostanza oggettiva, trattandosi di esito rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità. Rileva inoltre che la società ha conservato in vita l’organismo per anni, dopo che l’attività risultava preclusa, senza prospettare iniziative future: evenienza riconducibile a una scelta imprenditoriale e non a una circostanza oggettiva.

La Corte richiama Cass. n. 21358 del 2015, che pone a carico del contribuente la prova delle situazioni straordinarie, e Cass. sez. V n. 36365 del 2021, che esclude le esimenti in caso di totale assenza di pianificazione aziendale, valorizzando l’obbligo dell’art. 2086, comma 2, cod. civ. e la business judgement rule. La finalità della normativa è disincentivare la permanenza di società inattive, potenziali centri di imputazione di costi per la collettività.

Il secondo motivo è quindi fondato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese.

Nota della Redazione

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