Proroga termini fiscali vittime usura incide su processo cognizione (Cass. civ. Sez. V n. 13989 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, come novellato dall’art. 2 della legge n. 3 del 2012, disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini sui delitti che hanno causato l’evento lesivo, incidono sul processo di esecuzione forzata (comma 4) ovvero sul processo di cognizione (commi 1, 2 e 3). La proroga triennale dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dall’evento lesivo opera con meccanismo retroattivo e rende inesigibile il tributo per il periodo coperto: la cartella e la successiva intimazione di pagamento relative a quei tributi restano prive di titolo e il contribuente ha diritto allo sgravio. Il giudice tributario che si limiti a qualificare l’intimazione come atto estraneo alla fase esecutiva, senza verificare l’operatività delle proroghe, viola la norma.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla CTP di Reggio Calabria l’intimazione di pagamento notificata nel 2014 e la presupposta cartella emessa ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2002. Deducеva di essere beneficiaria delle misure a tutela delle vittime di usura e attività estorsive e invocava l’art. 20 della legge n. 44 del 1999, oltre all’inesistenza della notifica degli atti presupposti.
La CTP accoglieva il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva parzialmente i gravami dell’Agenzia, rideterminando gli interessi e i relativi aggi, ma confermava la legittimità della cartella e dell’intimazione, ritenendo che l’effetto sospensivo incidesse solo sulle procedure esecutive. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava il difetto assoluto di motivazione, è infondato. La Corte esclude l’anomalia motivazionale e rileva che il giudice di appello ha compiutamente esposto l’iter argomentativo, chiarendo le ragioni del proprio convincimento in ordine alla legittimità degli atti e alla riduzione degli interessi.
Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello aveva affermato che l’effetto sospensivo incideva esclusivamente sulle procedure esecutive, essendo l’intimazione di pagamento atto estraneo a tale fase. La Corte ricostruisce invece la disciplina delle agevolazioni fiscali e processuali a favore delle vittime, rammentando che l’art. 20 prevede sospensioni e proroghe di termini sostanziali e processuali.
Richiamando il percorso delle Sezioni Unite, la Corte chiarisce che la sospensione di cui al comma 4 incide sul processo di esecuzione forzata, mentre le sospensioni dei commi 1 e 3 e la proroga del comma 2 — che riguarda le scadenze fiscali — incidono sul processo di cognizione, compreso quello tributario. Viene inoltre sottolineato che il meccanismo delle agevolazioni fiscali opera con efficacia retroattiva.
La Corte enuncia quindi il principio di diritto e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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