Indennità turno spezzato dovuta senza limiti cronologici di intervallo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22360 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di c.c.n.l. Concessionari Autostrade e Trafori, l’indennità per turno spezzato prevista dall’art. 43, lett. b) del contratto collettivo spetta al lavoratore addetto a turni continui ed avvicendati che, per esigenze di servizio, sia chiamato a svolgere il turno giornaliero in due soluzioni. L’art. 9 dello stesso c.c.n.l., dettato in materia di orario di lavoro, non può integrare la fattispecie dell’art. 43 né introdurre limiti cronologici all’intervallo tra le due soluzioni. Il settore di regolamentazione delle due norme è distinto, diversi sono i destinatari e le cause dell’orario differenziato. La ratio dell’istituto retributivo risiede nel compensare il disagio derivante dalla rottura della regolarità dei turni normalmente svolti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto del lavoratore a percepire l’indennità di turno spezzato ai sensi dell’art. 43, lett. b) c.c.n.l. Concessionari Autostrade e Trafori per i giorni in cui, nella qualità di esattore addetto a turni continui e avvicendati, era stato assegnato a un turno giornaliero in due soluzioni per lo svolgimento di mansioni di supporto logistico di esazione. La società datrice di lavoro è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni 2014/2018, oltre accessori.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione all’art. 43, lett. b) c.c.n.l., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che per la definizione di turno spezzato occorresse riguardare solo l’art. 9 del contratto, che prevede un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre; nella specie il lavoratore godeva di un intervallo di un’ora, che non integrerebbe tecnicamente il turno spezzato. Lamenta inoltre l’assorbimento dell’orario previsto per le mansioni di temporanea destinazione e contesta la ratio individuata dal giudice di merito.

Il Collegio ha dato continuità alla giurisprudenza che ha scrutinato la medesima fattispecie, richiamando il precedente Cass. n. 23689/2023, cui rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. In quel precedente si è affermato che l’art. 9 del c.c.n.l. non può spiegare alcuna influenza sull’ambito applicativo dell’art. 43, lett. b). Le due disposizioni operano su piani distinti: la prima riguarda l’orario di lavoro e figure specifiche, la seconda regola presupposti autonomi e una platea più ampia di lavoratori. Il disposto dell’una non può essere integrato con quello dell’altra.

La Corte ha poi ribadito che la nozione contrattuale di turno spezzato non prevede alcuna limitazione cronologica della pausa per il riconoscimento dell’indennità. Le parti contrattuali, a differenza di quanto stabilito per il capo casello e il capo stazione in materia di orario, non hanno introdotto soglie temporali minime o massime. L’opposta lettura condurrebbe al paradosso di escludere l’indennità ove l’intervallo superi le tre ore.

Quanto all’assorbimento dell’orario delle mansioni temporanee, la censura è stata ritenuta non pertinente: il giudice di merito ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, che in ogni mese vi era alternanza tra le due tipologie di mansioni, con inevitabile commistione degli orari. Le due attività coesistevano nell’arco del mese, sicché nessun problema di assorbimento era configurabile.

La ratio dell’istituto è stata individuata nel compensare il disagio del lavoratore, solitamente addetto a turni continui ed avvicendati, cui viene modificato per esigenze di servizio l’orario con il turno spezzato, privando di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività lavorativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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