Controllo spese elettorali: richiesti chiarimenti sul forfait della lista (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 171 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sulle spese elettorali per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esercita la verifica di conformità alla legge sui rendiconti delle liste e dei candidati. Il Collegio, quando dall’analisi preliminare emerga la necessità di approfondimenti, avvia la fase istruttoria e richiede al delegato di lista chiarimenti, integrazioni ed eventuali dichiarazioni. La richiesta può riguardare la spesa a forfait prevista dall’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993, ove l’importo indicato superi il 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate, nonché la produzione di documenti contabili non allegati al rendiconto. L’omesso o tardivo riscontro alle richieste istruttorie espone la formazione politica alle conseguenze previste dalla legge.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto delle spese elettorali presentato da una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Rivoli, ente piemontese con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il documento è stato acquisito dal Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 23.07.2024.

Dall’analisi preliminare del rendiconto sono emersi due profili che hanno indotto il Collegio ad avviare la fase istruttoria: il primo concerne l’effettivo sostenimento della spesa a forfait di euro 214,00 e la modalità di calcolo adottata; il secondo riguarda l’assenza, tra la documentazione trasmessa, di un documento contabile rilasciato dal Comune per l’importo di euro 29,75.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo che gli attribuisce la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste di candidati. Richiama l’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, che ha intestato alle Sezioni regionali di controllo il controllo sulle campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Sul piano del potere sanzionatorio, il Collegio individua le ipotesi previste dalla legge: la mancata indicazione delle fonti di finanziamento, ai sensi dell’art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f), legge n. 96/2012; la violazione dei limiti di spesa, ai sensi dell’art. 15, comma 16, legge n. 515/1993; il mancato deposito dei consuntivi, ai sensi dell’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012.

Il Collegio rileva che l’importo della spesa a forfait indicata risulta superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Da qui la necessità di acquisire chiarimenti sull’effettivo sostenimento della spesa e sul criterio di calcolo utilizzato per determinarla.

Un secondo profilo istruttorio riguarda la documentazione: il Collegio chiede copia del documento contabile rilasciato dal Comune per euro 29,75, non risultante tra gli atti trasmessi. La deliberazione non definisce il controllo, ma dispone che il delegato di lista fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti, anche mediante invio di documentazione, entro quindici giorni dalla ricezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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