Indennità di vacanza contrattuale subordinata al recepimento della contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 278 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità una tantum di vacanza contrattuale non costituisce una posizione di diritto soggettivo piena dei lavoratori, ove non sia recepita dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. L’accordo interconfederale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 ha natura meramente programmatica o di indirizzo ed è inidoneo, di per sé, a fondare pretese retributive azionabili. È dunque legittima la clausola del CCNL 15 settembre 2010 che demanda al livello regionale la negoziazione della eventuale una tantum per il periodo 2006/2010, in ragione della differenziata condizione di crisi economico-finanziaria territoriale. L’accertamento della carenza del minimo costituzionale ex art. 36 Cost. va condotto sul trattamento retributivo complessivo, secondo il canone di onnicomprensività, non su singole voci.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti di una struttura sanitaria privata hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità una tantum di vacanza contrattuale per il periodo compreso tra la cessazione del contratto collettivo del 2005 e la stipulazione del nuovo contratto nel 2010. La domanda si fondava sul verbale di accordo sindacale stipulato nel gennaio 2013 in sede regionale, con il quale l’associazione datoriale aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori alla corresponsione, differendone però quantificazione ed erogazione per la perdurante crisi del settore.
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’appello dei lavoratori, escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo e l’intervento eteronomo del giudice, in violazione dell’autonomia negoziale delle parti sindacali. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sull’errata interpretazione del verbale sindacale e sulla violazione del parametro costituzionale della retribuzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’interpretazione degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Non basta il richiamo astratto ai canoni interpretativi: occorre specificare quali siano stati in concreto violati e in che modo il giudice se ne sia discostato. Né è ammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura a quella raggiunta dal giudice, purché quest’ultima sia una delle interpretazioni plausibili.
Nel merito, la Corte richiama il proprio indirizzo consolidato: la norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce fonte di orientamento per i contratti di settore, ma ha natura meramente programmatica o di indirizzo ed è inidonea, di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene. Essa può fondare un diritto a percepire l’indennità di vacanza contrattuale solo se recepita dalla contrattazione collettiva nazionale.
Nel caso concreto, il CCNL 15 settembre 2010, dando atto della scadenza del precedente contratto al 31 dicembre 2005 e della crisi economico-finanziaria differenziata da regione a regione, ha demandato al livello locale la negoziazione per l’eventuale una tantum relativa al periodo 2006/2010. L’attribuzione generalizzata dell’emolumento si sarebbe posta in contrasto con le premesse dell’accordo. I precedenti citati (tra cui Cass. n. 26266 del 2021, in termini proprio sul verbale del gennaio 2013, e Cass. n. 14660 del 2022) sono richiamati integralmente ex art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
Quanto alla dedotta qualificazione della circostanza giustificante il rinvio come condizione sospensiva meramente potestativa, la Corte rileva che si tratta di questione nuova, non trattata dalla sentenza impugnata né prospettata nei gradi di merito, e dunque inammissibile. Nel merito, la distinzione tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa è correttamente governata dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva la qualificazione degli atti negoziali.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La retribuzione prevista dal contratto collettivo gode di una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza. La verifica del rispetto dell’art. 36 Cost. postula lo scrutinio di tutte le voci del trattamento retributivo complessivo, secondo il canone di onnicomprensività, e va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale, non a singoli istituti contrattuali. Il ricorso è rigettato, con condanna dei lavoratori alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto, secondo le indicazioni di Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.