Pensioni pro rata delle Casse privatizzate: illegittime le modifiche regolamentari per le anzianità maturate prima del 2007 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 967 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le modifiche regolamentari peggiorative introdotte dagli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 in materia di base di calcolo della quota reddituale della pensione non possono trovare applicazione per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007, ove incidano su anzianità contributive maturate in epoca antecedente, in ossequio al principio del pro rata. In materia di previdenza obbligatoria gestita da tali enti, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. e all’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, ove sia contestato l’ammontare, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Il giudice di merito aveva dichiarato il diritto del contribuente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza ottobre 2006, applicando il principio del pro rata. La Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il sistema di calcolo previsto dagli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, come modificato con delibere approvate con decreto interministeriale del 14 luglio 2000.
In particolare, è stato riconosciuto il diritto alla quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura più favorevole risultante dalla normativa previgente al regime approvato il 14 luglio 2004, con riferimento alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2003. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la Cassa ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con gli artt. 10 e 12 del proprio Regolamento, nonché dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto violata tale ultima disposizione.
Con il secondo motivo, ha invece dedotto la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935 e dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, contestando l’applicazione del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva fatto puntuale applicazione di principi di diritto costanti nella propria giurisprudenza. Richiamando la pronuncia n. 25737 del 2023 e i precedenti ivi citati, il Collegio ha ribadito che le modifiche peggiorative del Regolamento della Cassa, quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione, hanno efficacia solo per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007, in continuità con gli arresti delle Sezioni Unite nn. 17742 e 18136 del 2015 e delle successive pronunce conformi.
Quanto alla questione della prescrizione, la Corte ha confermato che il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., difettando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito, necessari per l’operatività del termine quinquennale.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., stante la conformità dell’esito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.