Indennizzo senza importo e oltre 25.000 euro: doppia inammissibilità nella polizza abbinata al finanziamento (Arbitro Assicurativo 490/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 490 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.

Il principio

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo, pur soggetto a minor rigore formale, deve indicare un petitum determinato o determinabile: la domanda di “liquidazione dell’indennizzo” priva dell’importo richiesto e non corredata della documentazione essenziale (atto di adesione, piano di ammortamento) è inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del d.m. n. 215/2024 (in analogia all’art. 163, comma 3, n. 3, cod. proc. civ.). In ogni caso, la garanzia per invalidità permanente totale da malattia abbinata a un finanziamento va ricondotta all’assicurazione contro i danni (art. 2, comma 3, CAP) e sconta il limite di valore di 25.000 euro (art. 3, comma 4, lett. b, n. 2, del Decreto): la domanda che lo ecceda è inammissibile per incompetenza per valore.

Il fatto

Il ricorrente, tramite procuratore, agiva in relazione a una polizza collettiva cui la madre, poi deceduta, aveva aderito il 6 settembre 2019 contestualmente a un finanziamento bancario. Diagnosticato nel 2022 un tumore, all’assicurata era stato riconosciuto un certificato di invalidità totale. Il ricorrente lamentava il mancato pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 7, punto B.4), delle CGA (invalidità permanente totale da infortunio o malattia), a copertura del debito residuo, e riteneva vessatoria la clausola sui termini di denuncia richiamata dall’impresa. Con le conclusioni chiedeva genericamente “la liquidazione dell’indennizzo assicurativo”.

L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancanza di un preventivo reclamo e per superamento dei limiti di competenza per valore in ambito danni. Nel merito osservava che la copertura riguardava la morte da infortunio e che il decesso, dovuto a malattia, sarebbe fuori copertura; indicava comunque il debito residuo al momento del decesso in 67.590,54 euro.

La motivazione

Il Collegio esamina anzitutto, d’ufficio, l’ammissibilità sotto il profilo della determinatezza del petitum. Il ricorrente ha chiesto la “liquidazione dell’indennizzo assicurativo” senza indicarne o quantificarne l’importo, né ha allegato l’atto di adesione individuale alla polizza collettiva o il piano di ammortamento del finanziamento, così da non consentire di individuare, neppure per relationem, l’indennizzo dovuto. Pur nel minor rigore formale del procedimento, il petitum deve essere individuato o individuabile (art. 163, comma 3, n. 3, cod. proc. civ.; in senso conforme ABF Bari 8384/2023): la domanda è quindi generica e indeterminata, inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto.

In ogni caso, anche assumendo l’importo indicato dall’impresa e non contestato (67.590,54 euro), rileva l’incompetenza per valore. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10133/2003; Cass. 10602/2018; Cass., sez. un., 5119/2002), l’assicurazione contro il rischio di invalidità da malattia o infortunio va ricondotta all’assicurazione contro i danni e ricade nell’ambito del principio indennitario. Trattandosi di garanzia qualificabile come assicurazione danni ex art. 2, comma 3, CAP, si applica il limite di 25.000 euro dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2), del Decreto: la domanda lo eccede. Il ricorso è inammissibile, con assorbimento della questione del preventivo reclamo. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per le polizze abbinate a mutui e finanziamenti (CPI) e ribadisce due sbarramenti preliminari. Il primo è formale ma sostanziale: davanti all’Arbitro il petitum va determinato: chiedere “l’indennizzo” senza cifra e senza i documenti che lo rendano calcolabile (atto di adesione, piano di ammortamento) espone all’inammissibilità. Il secondo è per valore: la garanzia per invalidità permanente da malattia è assicurazione danni, non vita, e sconta il tetto di 25.000 euro.

Per l’assistenza all’assicurato le indicazioni operative sono due. Prima: costruire una domanda quantificata, allegando i documenti che consentano di individuare l’indennizzo (adesione, condizioni, debito residuo alla data del sinistro). Seconda: verificare a monte se la pretesa, ancorata al debito residuo, superi i 25.000 euro: in caso affermativo l’Arbitro non è competente e la via resta quella giudiziaria, dove il limite non opera.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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