Perizia di parte e testimonianza scritta non bastano: l’onere di provare il sinistro grava sul danneggiato (Arbitro Assicurativo 491/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 491 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Nel sinistro R.C. Auto contestato quanto all’effettivo accadimento e alla compatibilità dei danni, il danneggiato ha l’onere di provare il fatto storico della circolazione, l’evento di danno e l’imputabilità, incluso il nesso causale (art. 2697 cod. civ.; Cass. 21350/2025). A tal fine, la perizia di parte è una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass., sez. un., 13902/2013); e la dichiarazione scritta di un terzo estraneo alla lite non ha efficacia probatoria se non convalidata da testimonianza assunta nei modi di legge, potendo assumere solo valore indiziario. Non pienamente assolto l’onere probatorio, e contestata l’attendibilità della testimonianza, il ricorso non è accolto.

Il fatto

La ricorrente contestava il rigetto opposto dall’impresa in relazione a un sinistro del 17 luglio 2025 che aveva interessato la propria autovettura. Sosteneva che il diniego si fondasse su un accertamento peritale “viziato da un approccio parziale”, limitato alla compatibilità degli urti tra paraurti, mentre il danno — a suo dire — sarebbe compatibile con una collisione tra lo pneumatico del veicolo danneggiante e il paraurti della vettura danneggiata. A sostegno produceva una comparazione tecnica con veicolo analogo e documentazione fotografica di una simulazione, e difendeva l’attendibilità percettiva del testimone. Chiedeva il riesame della pratica e l’avvio della fase risarcitoria, anche con nomina di un nuovo liquidatore.

L’impresa eccepiva l’infondatezza del ricorso sulla scorta della perizia di riscontro della compagnia di controparte, da cui emergeva l’incompatibilità dei danni con la dinamica denunciata, e l’inattendibilità percettiva del testimone (angolo visuale dal terrazzo; fotografia del veicolo solo in allontanamento). Chiedeva il rigetto e la dichiarazione di irricevibilità o inutilizzabilità della documentazione tecnica prodotta in replica, in quanto implicante accertamenti istruttori non consentiti (art. 3, comma 3, del Decreto).

La motivazione

Il Collegio muove dall’art. 2697 cod. civ.: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel sinistro stradale, per giurisprudenza consolidata, il danneggiato ha l’onere di provare il fatto storico della circolazione, l’evento di danno e l’imputabilità soggettiva e oggettiva, comprensiva del nesso causale, che include la dinamica dell’incidente e la compatibilità delle lesioni (Cass. 21350/2025; App. Bari 244/2025; Trib. Torre Annunziata 1946/2025). Quanto al valore dimostrativo della perizia di parte, la Cassazione la qualifica come semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass., sez. un., 13902/2013; Cass. 16552/2015).

Sulla prova testimoniale, la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 10506/2023); le dichiarazioni scritte di terzi estranei alla lite non hanno efficacia probatoria se non convalidate da testimonianza assunta nei modi di legge, potendo assumere solo valore indiziario (Cass. 4310/2018; Trib. Vicenza 73/2023), e l’ABF ha escluso l’ammissibilità della testimonianza scritta al di fuori del modello degli artt. 257-bis cod. proc. civ. e 103-bis disp. att. (ABF Roma 1872/2025, che richiama ABF Bari 11909/2021). L’impresa contesta inoltre il contenuto e l’attendibilità della testimonianza, la cui credibilità va valutata su elementi oggettivi e soggettivi (Cass. 24158/2024; Cass. 21239/2019). Il Collegio conclude che la ricorrente non ha pienamente assolto l’onere probatorio e che quanto allegato non consente una decisione di condanna. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile sul regime probatorio del sinistro R.C. Auto contestato davanti all’Arbitro. Il messaggio centrale è che l’onere grava sul danneggiato, che deve provare non solo il danno ma il fatto storico e la compatibilità della dinamica: in un procedimento documentale non è sufficiente contrapporre una ricostruzione tecnica alternativa alla perizia avversaria.

Sul piano operativo emergono due cautele. La prima riguarda le perizie di parte: hanno natura di allegazione difensiva e non valgono, da sole, come prova; la loro efficacia dipende dal riscontro con elementi oggettivi presenti in atti. La seconda riguarda le dichiarazioni testimoniali scritte: fuori dallo schema degli artt. 257-bis cod. proc. civ. e 103-bis disp. att., hanno valore meramente indiziario e restano esposte alla contestazione di attendibilità. Per l’assistenza all’assicurato conviene quindi corredare la pretesa di riscontri oggettivi e verificabili sin dalla fase del reclamo, non affidandola a comparazioni tecniche o testimonianze prive di validazione.

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