Ineleggibilità regionale: rileva la cessazione di fatto delle funzioni (Cass. civ. Sez. I n. 5427 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità prevista dall’art. 2, primo comma, nn. 8 e 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, assume rilievo non il momento in cui gli atti compiuti dal candidato nell’esercizio delle funzioni producono i loro effetti giuridici, ma quello in cui cessa di fatto l’esercizio delle funzioni medesime. La norma mira a prevenire il rischio che il candidato approfitti del prestigio dell’ufficio per captare consenso, ledendo la par condicio. Nel procedimento di formazione della determina, articolato in fasi attribuite a organi diversi, non può posticiparsi alla pubblicazione l’esercizio delle rispettive competenze. Nei giudizi in materia elettorale la Corte opera come giudice di merito, con cognizione diretta dei fatti, donde l’irrilevanza, non l’inammissibilità, del dedotto difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale, convenne in giudizio il candidato risultato eletto per sentirne accertare l’ineleggibilità e disporre la surroga in proprio favore, con il pagamento degli arretrati delle indennità. A sostegno dedusse che l’eletto, pur ricoprendo incarichi dirigenziali presso una struttura sanitaria, aveva richiesto l’aspettativa per uno solo di essi e aveva continuato a esercitare le funzioni di Direttore dipartimentale, sottoscrivendo una determinazione di liquidazione di un compenso.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo provata la tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità mediante il collocamento in aspettativa, con decorrenza dal 30 agosto 2021. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che nei giudizi in materia elettorale essa è chiamata a operare come giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, disponendo di poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti, da esercitarsi nell’ambito delle censure proposte e delle risultanze probatorie già acquisite nei gradi precedenti. Ne deriva che la deduzione del difetto di motivazione non è inammissibile, ma irrilevante, potendo la Corte procedere all’esame diretto degli atti.

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ritiene corretto l’accertamento della Corte territoriale secondo cui, alla data dell’8 settembre 2021, non ebbe luogo la sottoscrizione della determina da parte del candidato, ma la pubblicazione della stessa, atto conclusivo del procedimento, posto in essere dall’ufficio competente dopo il riscontro della copertura finanziaria.

Non convince la tesi del ricorrente secondo cui rileverebbe il momento in cui si sono prodotti gli effetti della sottoscrizione. Ciò che assume rilievo, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, non è il momento in cui gli atti compiuti producono effetti, ma quello in cui cessa di fatto l’esercizio delle funzioni, e con esso il rischio che la norma mira a prevenire. Il carattere unitario del procedimento non consente di posticipare alla pubblicazione l’esercizio delle competenze, poiché le fasi sono attribuite a organi diversi. Irrilevante è anche la mancata sostituzione del responsabile del procedimento, poiché la cessazione delle funzioni comporta il venir meno di tale posizione.

Quanto alla prova della data di sottoscrizione, la Corte osserva che l’efficacia di piena prova della data di pubblicazione non esclude di desumere da altri documenti la scansione temporale delle singole fasi. L’indicazione del numero di protocollo, desunta dal registro, è assistita da fede privilegiata, costituendo il registro atto pubblico dotato di rilevanza esterna.

Il quarto e il quinto motivo sono invece inammissibili, in quanto ripropongono questioni sollevate in primo grado e in appello, sulle quali i giudici di merito non hanno adottato alcuna pronuncia, avendole ritenute assorbite dalla ritenuta tempestività del collocamento in aspettativa. Il potere di esaminare il merito non si estende ai motivi di primo grado e di gravame. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *