Verifica della prescrizione nel rapporto di conto corrente secondo il saldo rettificato (Cass. civ. Sez. I n. 5428 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella vicenda restitutoria scaturente da un rapporto di conto corrente bancario, la verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito, da operarsi distinguendo tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, va condotta sul saldo rettificato risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio, e non sulle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca. Una volta accertata in concreto la presenza di un’apertura di credito nel rapporto, non si pone il problema dell’individuazione della parte onerata della relativa prova, poiché l’apertura di credito costituisce controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione, gravando l’onere probatorio su colui che agisce in ripetizione.

Il Fatto

Una società di capitali in liquidazione e concordato preventivo, correntista presso un istituto di credito cooperativo, agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente e per la restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla banca. Il Tribunale di Siena decide sulla domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16 ottobre 2019, accoglie parzialmente l’appello della correntista, condannando la banca alla restituzione di € 5.460,40 oltre accessori.

La società propone ricorso per cassazione con tre mezzi, lamentando l’errato utilizzo del saldo della banca ai fini della determinazione della somma oggetto della condanna restitutoria, l’erronea percezione degli esiti della perizia e la violazione dei principi sull’onere della prova in materia di prescrizione. La banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo mezzo di ricorso è fondato. La Corte territoriale, ricostruito l’andamento del rapporto e depurate le appostazioni illegittimamente operate dalla banca, si era interrogata se la verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito dovesse essere condotta sulle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca ovvero sul saldo contabile rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio, optando per la prima soluzione.

Tale scelta contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta verifica va operata applicando il criterio del saldo rettificato, come affermato, tra le decisioni più recenti, da Cass. 16 marzo 2023, n. 7721. La sentenza impugnata è pertanto cassata sul punto.

Il secondo mezzo resta assorbito, essendo stato formulato per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo. Il terzo mezzo è invece inammissibile. La Corte d’appello ha accertato in concreto la presenza di un’apertura di credito, allegata dalla parte attrice sin dall’atto introduttivo e non espressamente contestata dalla convenuta, con ulteriori elementi che ne corroborano l’esistenza nel rapporto di conto corrente. Una volta accertata in fatto tale presenza, il problema dell’individuazione della parte onerata della relativa prova non si pone affatto.

La Corte ricorda come l’apertura di credito costituisca controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione e che la prova grava su colui che agisce in ripetizione, richiamando in tal senso Cass. 17 luglio 2023, n. 20455. Accolto dunque il primo mezzo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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